Articolo 134 del Decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101
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27 agosto 2020
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18 gennaio 2023
Art. 134.

Sorveglianza sanitaria ( direttiva 2013/59 / ((Euratom)) articoli 32 , 44; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 , articolo 83).

1. Il datore di lavoro provvede ad assicurare mediante uno o piu' medici autorizzati la sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti e degli apprendisti e studenti in conformita' alle norme del presente Titolo. Tale sorveglianza e' basata sui principi che disciplinano la medicina del lavoro. La lettera di incarico al medico autorizzato e la relativa dichiarazione di accettazione da parte dell'incaricato, deve essere conservata dal datore di lavoro ed esibita, su richiesta, agli organi di vigilanza.
2. I medici competenti di cui all' articolo 25 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 che alla data di entrata in vigore della presente disposizione gia' svolgono l'attivita' di sorveglianza sanitaria sui lavoratori classificati esposti di categoria B possono continuare a svolgere tale attivita' anche senza l'abilitazione di cui all'articolo 138 per ulteriori ventiquattro mesi.
3. Il datore di lavoro non puo' assegnare le persone di cui al comma 1 ad alcuna attivita' che le esponga al rischio di radiazioni ionizzanti in assenza di giudizio di idoneita' favorevole.
4. Il datore di lavoro assicura ai medici di cui al comma 1 le condizioni e i mezzi necessari per lo svolgimento dei loro compiti.
5. Il datore di lavoro consente ai medici di cui al comma 1 l'accesso a qualunque informazione o documentazione che questi ritengano necessaria per la valutazione dello stato di salute dei lavoratori esposti, e delle condizioni di lavoro incidenti, sotto il profilo medico, sul giudizio di idoneita' dei lavoratori.
6. Le funzioni di medico autorizzato non possono essere assolte dalla persona fisica del datore di lavoro ne' dai dirigenti che eserciscono e dirigono l'attivita' disciplinata, ne' dai preposti che ad essa sovrintendono, ne' dagli addetti alla vigilanza di cui all'articolo 106.
Entrata in vigore il 18 gennaio 2023
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