Art. 24.
Notifica di pratica con sorgenti naturali di radiazioni ( direttiva 2013/59 / ((Euratom)) articolo 25, decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 ,articolo 10-quater).
1. Sono soggette a notifica le pratiche per le quali si verificano le condizioni di cui al comma 4 dell'articolo 22.
2. L'esercente della pratica di cui al comma 1 effettua la notifica, entro un mese dal rilascio della relazione dell'esperto di radioprotezione, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, all'ISIN, nonche' alle ARPA/APPA agli organi del SSN, all'INL competenti per territorio secondo le modalita' stabilite nell'allegato V.
3. L'esercente che intende cessare la pratica di cui al comma 1 provvede alla notifica, almeno centottanta giorni prima della cessazione prevista, alle amministrazioni di cui al comma 2.
Nell'allegato V sono riportate le condizioni e le modalita' ai fini della notifica per la cessazione della pratica.
4. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali organizza l'Archivio Nazionale delle sorgenti naturali di radiazioni ionizzanti e delle relative esposizioni nei luoghi di lavoro, di cui all'articolo 18, comma 3, e rende disponibile l'accesso all'archivio ai ministeri e agli enti interessati e alle autorita' di vigilanza competenti.
Notifica di pratica con sorgenti naturali di radiazioni ( direttiva 2013/59 / ((Euratom)) articolo 25, decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 ,articolo 10-quater).
1. Sono soggette a notifica le pratiche per le quali si verificano le condizioni di cui al comma 4 dell'articolo 22.
2. L'esercente della pratica di cui al comma 1 effettua la notifica, entro un mese dal rilascio della relazione dell'esperto di radioprotezione, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, all'ISIN, nonche' alle ARPA/APPA agli organi del SSN, all'INL competenti per territorio secondo le modalita' stabilite nell'allegato V.
3. L'esercente che intende cessare la pratica di cui al comma 1 provvede alla notifica, almeno centottanta giorni prima della cessazione prevista, alle amministrazioni di cui al comma 2.
Nell'allegato V sono riportate le condizioni e le modalita' ai fini della notifica per la cessazione della pratica.
4. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali organizza l'Archivio Nazionale delle sorgenti naturali di radiazioni ionizzanti e delle relative esposizioni nei luoghi di lavoro, di cui all'articolo 18, comma 3, e rende disponibile l'accesso all'archivio ai ministeri e agli enti interessati e alle autorita' di vigilanza competenti.