Art. 18. ((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL DECRETO 13 APRILE 2022, N. 101)) ((2)) --------------- AGGIORNAMENTO (2)
Il Decreto 13 aprile 2022, n. 101 ha disposto (con l'art. 23, comma 2) che "Le iscrizioni nell'albo eseguite ai sensi del citato decreto n. 289 del 2000 continuano a produrre effetti anche a seguito dell'entrata in vigore del presente regolamento. Gli iscritti presentano, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, una dichiarazione, resa ai sensi del citato articolo 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 in cui attestano l'esistenza dei requisiti previsti dal presente regolamento per l'iscrizione nell'albo".
Il Decreto 13 aprile 2022, n. 101 ha disposto (con l'art. 23, comma 2) che "Le iscrizioni nell'albo eseguite ai sensi del citato decreto n. 289 del 2000 continuano a produrre effetti anche a seguito dell'entrata in vigore del presente regolamento. Gli iscritti presentano, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, una dichiarazione, resa ai sensi del citato articolo 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 in cui attestano l'esistenza dei requisiti previsti dal presente regolamento per l'iscrizione nell'albo".