Art. 12.
Gli istituti e le aziende di credito, di cui all' articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949 , e successive modificazioni e integrazioni, sono autorizzati a concedere finanziamenti a tasso agevolato ai titolari di concessioni di coltivazione mineraria, per programmi di investimenti relativi alla coltivazione, preparazione e valorizzazione - ivi comprese le opere infrastrutturali - delle sostanze minerali definite all'articolo 2, secondo comma.
((COMMA ABROGATO DALLA L. 15 GIUGNO 1984, N. 246)) ((Per le concessioni di coltivazione gia' rilasciate, le domande relative al finanziamento di nuovi investimenti devono riguardare programmi di ampliamento, ristrutturazione ed ammodernamento))
Gli istituti e le aziende di credito, dopo aver deliberato il finanziamento concedibile, trasmettono al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, la domanda di ammissione al contributo in conto interessi, corredata di un modulo di notizie e della relativa istruttoria.
Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato approva, con decreto emanato di concerto con il Ministro del tesoro, il modello del modulo di cui al precedente comma.
Il contributo in conto interessi e' concesso sulle singole operazioni dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con proprio decreto, sentito il Consiglio superiore delle miniere o qualora l'intervento ricada nei rispettivi territori d'intesa con i competenti organi delle regioni a statuto speciale.
La misura del finanziamento agevolato, di durata non superiore a quindici anni e con un periodo massimo di preammortamento di cinque anni, e' pari al 70 per cento degli investimenti necessari all'estrazione e alla preparazione del minerale, ivi comprese le opere infrastrutturali. Il contributo in conto interessi e' pari al 70 per cento del tasso di riferimento, determinato ai sensi dell' articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902 , e successive modifiche e integrazioni, in vigore al momento della stipulazione del contratto di finanziamento.
Ai finanziamenti agevolati concessi ai sensi del presente articolo si applicano gli articoli 11 , 21 e 22 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902 , e successive modifiche e integrazioni. I predetti finanziamenti usufruiscono della garanzia sussidiaria del fondo previsto dall' articolo 20 della legge 12 agosto 1977, n. 675 .
Gli istituti e le aziende di credito, di cui all' articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949 , e successive modificazioni e integrazioni, sono autorizzati a concedere finanziamenti a tasso agevolato ai titolari di concessioni di coltivazione mineraria, per programmi di investimenti relativi alla coltivazione, preparazione e valorizzazione - ivi comprese le opere infrastrutturali - delle sostanze minerali definite all'articolo 2, secondo comma.
((COMMA ABROGATO DALLA L. 15 GIUGNO 1984, N. 246)) ((Per le concessioni di coltivazione gia' rilasciate, le domande relative al finanziamento di nuovi investimenti devono riguardare programmi di ampliamento, ristrutturazione ed ammodernamento))
Gli istituti e le aziende di credito, dopo aver deliberato il finanziamento concedibile, trasmettono al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, la domanda di ammissione al contributo in conto interessi, corredata di un modulo di notizie e della relativa istruttoria.
Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato approva, con decreto emanato di concerto con il Ministro del tesoro, il modello del modulo di cui al precedente comma.
Il contributo in conto interessi e' concesso sulle singole operazioni dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con proprio decreto, sentito il Consiglio superiore delle miniere o qualora l'intervento ricada nei rispettivi territori d'intesa con i competenti organi delle regioni a statuto speciale.
La misura del finanziamento agevolato, di durata non superiore a quindici anni e con un periodo massimo di preammortamento di cinque anni, e' pari al 70 per cento degli investimenti necessari all'estrazione e alla preparazione del minerale, ivi comprese le opere infrastrutturali. Il contributo in conto interessi e' pari al 70 per cento del tasso di riferimento, determinato ai sensi dell' articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902 , e successive modifiche e integrazioni, in vigore al momento della stipulazione del contratto di finanziamento.
Ai finanziamenti agevolati concessi ai sensi del presente articolo si applicano gli articoli 11 , 21 e 22 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902 , e successive modifiche e integrazioni. I predetti finanziamenti usufruiscono della garanzia sussidiaria del fondo previsto dall' articolo 20 della legge 12 agosto 1977, n. 675 .