Articolo 5 del Decreto legislativo 15 febbraio 1999, n. 65
Articolo 4
Versione
3 aprile 1999
Art. 5. 1. Il primo comma dell'articolo 1751 del codice civile , primo alinea, come sostituito dall' articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 1991, n. 303 , e' sostituito dal seguente:
"All'atto della cessazione del rapporto, il preponente e' tenuto a corrispondere all'agente un'indennita' se ricorrono le seguenti condizioni:".
2. Dopo l'ultimo comma dell' articolo 1751 del codice civile , come sostituito dall' articolo 4 del decreto legislativo 10 settembre 1991, n. 303 , e come modificato dal comma 1, e' inserito il seguente:
"L'indennita' e' dovuta anche se il rapporto cessa per morte dell'agente.".
Note all'art. 5:
- Il testo vigente dell'art. 1751, come modificato dal decreto qui pubblicato, cosi' recita:
"Art. 1751 (Indennita' in caso di cessazione del rapporto). - All'atto della cessazione del rapporto, il preponente e' tenuto a corrispondere all'agente un'indennita' se ricorrono le seguenti condizioni:
l'agente abbia procurato nuovi clienti al preponente o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti e il preponente riceva ancora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti;
il pagamento di tale indennita' sia equo, tenuto conto di tutte le circostanze del caso, in particolare delle provvigioni che l'agente perde e che risultano dagli affari con tali clienti.
L'indennita' non e' dovuta:
quando il preponente risolve il contratto per un'inadempienza imputabile all'agente, la quale, per la sua gravita', non consenta la prosecuzione anche provvisoria del rapporto;
quando l'agente recede dal contratto, a meno che il recesso sia giustificato da circostanze attribuibili al preponente o da circostanze attribuibili all'agente, quali eta', infermita' o malattia, per le quali non puo' piu' essergli ragionevolmente chiesta la prosecuzione dell'attivita';
quando, ai sensi di un accordo con il preponente, l'agente cede ad un terzo i diritti e gli obblighi che ha in virtu' del contratto d'agenzia.
L'importo dell'indennita' non puo' superare una cifra equivalente ad un'indennita' annua calcolata sulla base della media annuale delle retribuzioni riscosse dall'agente negli ultimi cinque anni e, se il contratto risale a meno di cinque anni, sulla media del periodo in questione.
La concessione dell'indennita' non priva comunque l'agente del diritto all'eventuale risarcimento dei danni.
L'agente decade dal diritto all'indennita' prevista dal presente articolo se, nel termine di un anno dallo scioglimento del rapporto, omette di comunicare al preponente l'intenzione di far valere i propri diritti.
Le disposizioni di cui al presente articolo sono inderogabili a svantaggio dell'agente.
L'indennita' e' dovuta anche se il rapporto cessa per morte dell'agente".
Entrata in vigore il 3 aprile 1999
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