Articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605
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12 agosto 2006
Art. 8. Poteri dell'anagrafe tributaria.

L'anagrafe tributaria puo' inviare questionari a qualsiasi soggetto, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, e puo' richiedere la presentazione di allegati alle dichiarazioni dei redditi e dell'IVA, da redigersi in conformita' a modelli stabiliti con decreto del Ministro per le finanze, allo scopo di acquisire o verificare gli elementi di identificazione necessari per l'attribuzione del numero di codice fiscale e tutti gli altri elementi contenuti nelle domande di attribuzione di cui al precedente art. 4 nonche' gli altri dati utili per una completa individuazione del soggetto ((ovvero)) ai fini dell'accertamento di tributi o contributi.
Il questionario, debitamente compilato e firmato, deve essere restituito entro quindici giorni dalla data di ricevimento.
L'anagrafe tributaria vigila sull'osservanza degli obblighi di comunicazione previsti dal presente decreto e puo' richiedere integrazioni e chiarimenti ai soggetti che hanno eseguito le comunicazioni stesse.
Entrata in vigore il 12 agosto 2006
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