Articolo 15 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605
Articolo 14Articolo 16
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17 ottobre 1973
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18 gennaio 1977
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Versione
1 gennaio 2007
Art. 15. Segreto d'ufficio.
I dati e le notizie raccolti dall'anagrafe tributaria sono sottoposti al segreto d'ufficio.
((Il Ministero dell'economia e delle finanze ha facolta' di rendere pubblici, senza riferimenti nominativi, statistiche ed elaborazioni relative ai dati di cui al primo comma, nonche', per esclusive finalita' di studio e di ricerca, i medesimi dati, sotto forma di collezioni campionarie, privi di ogni riferimento che ne permetta il collegamento con gli interessati e comunque secondo modalita' che rendano questi ultimi non identificabili))
Entrata in vigore il 1 gennaio 2007
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