Articolo 1 del Regio decreto-legge 24 gennaio 1924, n. 103
Articolo 2
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29 febbraio 1924
Art. 1.

Le classi professionali, non regolate da precedenti disposizioni legislative, sono costituite in Ordini od in Collegi, a seconda che, per l'esercizio della professione, occorra avere conseguito una laurea o un diploma presso universita' o istituti superiori ovvero un diploma di scuole medie.

Entrata in vigore il 29 febbraio 1924
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