Art. 6. Procedura di comunicazione e di riconoscimento
del credito di imposta 1. All'atto del ricevimento delle richieste di cui all'articolo 5, il Centro di servizio delle imposte dirette e indirette di Pescara provvede ad ordinarle cronologicamente in elenco secondo la data di spedizione predisponendo apposito elenco. A parita' di data di spedizione delle richieste, ai fini dell'inserimento nell'elenco, vengono scelte le richieste con date di assunzione piu' remote; nel caso sussista la coincidenza, ai fini della preferenza, si fa riferimento alle assunzioni a tempo indeterminato.
2. Entro trenta giorni dal ricevimento delle richieste, il Centro di servizio previa verifica della completezza e della regolarita' delle stesse accerta la sussistenza delle disponibilita' finanziarie entro le quali e' ammissibile il riconoscimento del credito d'imposta dandone comunicazione alle imprese richiedenti mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Dalla data di ricevimento della comunicazione le imprese utilizzano il credito d'imposta per i versamenti delle imposte con le modalita' previste dall'articolo 4 del presente regolamento.
3. L'incompleta compilazione del modello costituisce causa di non riconoscimento del credito d'imposta, se l'impresa invitata a regolarizzare la richiesta non ottempera entro quindici giorni dal ricevimento dell'invito. In tale caso, ai fini della predisposizione dell'elenco di cui al comma 1, rileva la data di spedizione della integrazione della richiesta.
4. Se la richiesta e' priva di uno dei requisiti previsti dalla normativa vigente, ovvero se risultano esauriti i fondi disponibili, il Centro di servizio comunica all'impresa il diniego del beneficio entro il predetto termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta.
5. Le piccole e medie imprese interessate hanno diritto al credito d'imposta esclusivamente nei limiti delle disponibilita' finanziarie previste dalla legge. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione comunica, con avviso da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, l'avvenuto esaurimento dei fondi disponibili.
del credito di imposta 1. All'atto del ricevimento delle richieste di cui all'articolo 5, il Centro di servizio delle imposte dirette e indirette di Pescara provvede ad ordinarle cronologicamente in elenco secondo la data di spedizione predisponendo apposito elenco. A parita' di data di spedizione delle richieste, ai fini dell'inserimento nell'elenco, vengono scelte le richieste con date di assunzione piu' remote; nel caso sussista la coincidenza, ai fini della preferenza, si fa riferimento alle assunzioni a tempo indeterminato.
2. Entro trenta giorni dal ricevimento delle richieste, il Centro di servizio previa verifica della completezza e della regolarita' delle stesse accerta la sussistenza delle disponibilita' finanziarie entro le quali e' ammissibile il riconoscimento del credito d'imposta dandone comunicazione alle imprese richiedenti mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Dalla data di ricevimento della comunicazione le imprese utilizzano il credito d'imposta per i versamenti delle imposte con le modalita' previste dall'articolo 4 del presente regolamento.
3. L'incompleta compilazione del modello costituisce causa di non riconoscimento del credito d'imposta, se l'impresa invitata a regolarizzare la richiesta non ottempera entro quindici giorni dal ricevimento dell'invito. In tale caso, ai fini della predisposizione dell'elenco di cui al comma 1, rileva la data di spedizione della integrazione della richiesta.
4. Se la richiesta e' priva di uno dei requisiti previsti dalla normativa vigente, ovvero se risultano esauriti i fondi disponibili, il Centro di servizio comunica all'impresa il diniego del beneficio entro il predetto termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta.
5. Le piccole e medie imprese interessate hanno diritto al credito d'imposta esclusivamente nei limiti delle disponibilita' finanziarie previste dalla legge. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione comunica, con avviso da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, l'avvenuto esaurimento dei fondi disponibili.