Articolo 7 del Decreto 3 agosto 1998, n. 311
Articolo 6Articolo 8
Versione
11 settembre 1998
Art. 7. Controlli 1. Il Ministero delle finanze e le altre amministrazioni interessate dispongono, ciascuna per le materie di competenza, ispezioni, anche a campione intese a verificare i presupposti e le condizioni fissate dalla legge per fruire delle agevolazioni. Gli esiti dei controlli saranno segnalati direttamente al Centro di servizio delle imposte dirette e indirette di Pescara per la revoca delle agevolazioni ai sensi dell'articolo 8.
Entrata in vigore il 11 settembre 1998
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente