Articolo 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 382
Articolo 2Articolo 4
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15 dicembre 1994
Art. 3. Presupposti 1. Il permesso di ricerca puo' essere accordato a chi abbia le capacita' tecniche ed economiche necessarie.
Entrata in vigore il 15 dicembre 1994
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