Articolo 12 del Decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 382
Articolo 11Articolo 13
Versione
15 dicembre 1994
Art. 12. Istruttoria 1. L'ingegnere capo del distretto minerario competente, al fine di acquisire le osservazioni della provincia, della camera di commercio e del comune o dei comuni, territorialmente interessati, di cui all'art. 5, comma 2, del regio decreto, come sostituito dall' art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 620 , entro dieci giorni dal ricevimento della domanda, indice una conferenza di servizi, ai sensi dell' art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 , da svolgersi entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda. La conferenza di servizi esamina la domanda di conferimento di permesso di ricerca, corredata degli allegati e delle eventuali opposizioni.
2. Nella conferenza di servizi di cui al comma 1 del presente articolo sono, altresi', acquisiti, ai sensi del comma 2 dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 , gli atti di intesa, i concerti, i nulla osta e le autorizzazioni che le altre amministrazioni dello Stato e gli enti sono tenuti ad adottare, secondo le leggi statali e regionali.
3. Qualora nella conferenza di servizi non si raggiungano determinazioni concordate, e sia previsto l'accordo o l'atto di assenso comunque denominato delle pubbliche amministrazioni intervenute, si procede secondo l' art. 14, comma 2-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 .
- Per il testo degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990 , si vedano le precedenti note all'art. 4.
Note all'art. 12:
- Per il testo dell' art. 5, comma 2, del regio decreto n. 1443/1927 , come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 620/1955 , si vedano le precedenti note all'art. 5.
Entrata in vigore il 15 dicembre 1994
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