Articolo 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 382
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15 dicembre 1994
Art. 2. Definizioni 1. Ai sensi dell' art. 5, comma 5, del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 , come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 620 , sono di interesse nazionale: i minerali utilizzabili per l'estrazione di metalli, metalloidi e loro composti, anche se detti minerali siano impiegati direttamente; i combustibili solidi, liquidi e gassosi, le rocce asfaltiche e bituminose; le sostanze radioattive, i vapori, i gas; sono di interesse locale tutti gli altri minerali.
2. Ai fini del presente regolamento, per "Ministero" si intende il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; per "regio decreto", il regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 , con successive modifiche e integrazioni.
Note all'art. 2:
- Il testo dell' art. 5, comma 5, del regio decreto n. 1443/1927 , come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 620/1955 , e' il seguente:
"(Omissis).
Salvo che non sia diversamente disposto con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per l'industria e per il commercio, sentito il Consiglio superiore delle miniere, sono considerati di interesse nazionale i minerali indicati nell'art. 2, prima categoria, lettera a) lettera b), (esclusa la grafite) e lettera e) (escluse le acque minerali e termali) del presente decreto; di interesse locale tutti gli altri.
(Omissis)".
Entrata in vigore il 15 dicembre 1994
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