2. All' articolo 10-septies, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 , convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51 , relativo ai termini dei lavori in materia edilizia, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'alinea, le parole: «trenta mesi» sono sostituite dalle seguenti: «trentasei mesi»;
b) alla lettera a), primo periodo, le parole: «fino al 30 giugno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2024»;
c) alla lettera b), primo periodo, le parole: «fino al 30 giugno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2024».
3. All' articolo 13, comma 17-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183 , convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21 , relativo a disposizioni in materia di trasporto ferroviario, al terzo periodo le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2025».
4. All' articolo 1, comma 497, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 , relativo alla sospensione dell'aggiornamento biennale delle sanzioni previste dal codice della strada , di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 , le parole: «per gli anni 2023 e 2024» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2023, 2024 e 2025» ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il decreto previsto dall'articolo 195, comma 3, del citato codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 , e' adottato entro il 1° dicembre 2025 per l'aggiornamento delle sanzioni applicate a decorrere dal 1° gennaio 2026, aggiornate all'andamento inflattivo relativo al biennio 2024-2025.».
4-bis. All' articolo 10, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 , convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15 , le parole: "31 dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2025".
4-ter. All' articolo 13, comma 6-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183 , convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21 , le parole: "31 dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2025". Resta in ogni caso fermo quanto previsto dall' articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 , e dagli articoli 14, comma 3, e 14. 1, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 .
4-quater. All' articolo 9-bis, comma 1-ter, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109 , convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo periodo e' sostituito dal seguente: "Dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e fino al 31 agosto 2026, il Commissario straordinario di cui all'articolo 1 assume ogni determinazione ritenuta necessaria per l'affidamento, l'avvio, la gestione o la prosecuzione dei lavori, nonche' per il coordinamento e il monitoraggio delle attivita' dei soggetti attuatori relativi al Tunnel sub-portuale e alla Diga foranea di Genova";
b) dopo il terzo periodo, e' inserito il seguente: "Le risorse finanziarie destinate alla realizzazione dei progetti di cui al presente comma sono trasferite alla contabilita' speciale del Commissario straordinario di cui all'articolo 1";
c) all'ultimo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonche' dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 3, per le finalita' ivi indicate".
4-quinquies. Dalle disposizioni di cui al comma 4-quater non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
4-sexies. All' articolo 103-bis, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 , le parole: "fino al 31 dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2025".
4-septies. All' articolo 7-bis del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 , convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, primo periodo:
1) le parole: "30 marzo 2025" sono sostituite dalle seguenti: "30 marzo 2026";
2) le parole: ", al fine di semplificare la disciplina transitoria disposta dalle linee guida, adottate con il medesimo decreto, sui trasporti in condizione di eccezionalita', relativa alle verifiche di sicurezza per il transito dei mezzi fino a 86 tonnellate" sono soppresse;
b) al comma 2, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "Fino alla medesima data continua ad applicarsi, ai trasporti in condizioni di eccezionalita', la disciplina di cui all'articolo 10, comma 10, del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 , nonche', ai trasporti in condizioni di eccezionalita' per massa complessiva oltre le 86 tonnellate effettuati mediante complessi di veicoli con meno di otto assi, la disciplina transitoria sulle eventuali misure, anche di natura organizzativa o gestionale, di mitigazione del rischio applicabili di cui all'articolo 10, comma 10-bis, lettera b-bis), del medesimo codice";
c) al comma 2-bis, le parole: "entro il 30 ottobre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2025".
4-octies. All'articolo 32-bis, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 , convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56 , le parole: "per l'anno 2024" sono sostituite dalle seguenti: "per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026". Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a euro 150.000 per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
4-novies. Al fine di far fronte anche per l'anno 2025 ai maggiori oneri derivanti dalla realizzazione degli interventi finanziati anche in parte a valere sulle risorse previste dal PNRR, affidati a contraente generale dalle societa' del gruppo Ferrovie dello Stato e in corso di esecuzione alla data del 1° giugno 2021, e' differito dal 31 dicembre 2024 al 31 dicembre 2025 il termine di cui all'articolo 18, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104 , convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136 , relativo alle lavorazioni eseguite o contabilizzate per le quali sono riconosciute al contraente generale, anche in deroga a specifiche clausole contrattuali, maggiori somme a titolo di revisione dei prezzi, nel rispetto dei requisiti di cui al secondo periodo del presente comma e nel limite massimo di cui al terzo periodo. L'erogazione delle risorse di cui al presente comma e' subordinata alla verifica da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dell'effettivo fabbisogno aggiuntivo, risultante da apposita istanza presentata dalla societa' Rete ferroviaria italiana Spa entro il 31 gennaio 2026, tenuto conto anche dell'incremento delle tariffe della medesima societa'. Per le finalita' di cui al presente comma e' autorizzata la spesa, nel limite di 175 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, a cui si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all' articolo 1, comma 1076, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 .
4-decies. Al fine di garantire continuita' al servizio di assistenza ai bagnanti per la stagione balneare 2025, i brevetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere d), e) e f), del regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 maggio 2024, n. 85 , in corso di validita' alla data del 30 settembre 2024, con termine di scadenza compreso tra il 1° ottobre 2024 e il 29 settembre 2025, restano validi fino al 30 settembre 2025. I titolari dei suddetti brevetti, per poter esercitare l'attivita' di assistente bagnanti, devono essere in possesso del certificato di idoneita' fisica allo svolgimento dell'attivita' sportiva non agonistica, di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro della salute 24 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 169 del 20 luglio 2013, in corso di validita'.
4-undecies. Al fine di garantire la continuita' del servizio di assistenza ai bagnanti per la stagione 2025, l'efficacia del requisito della maggiore eta' di cui al decreto adottato ai sensi dell' articolo 10, comma 3-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 , convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15 , per lo svolgimento dell'attivita' di assistente bagnanti, e' sospesa dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino al 30 settembre 2025. ((6)) 4-duodecies. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i soggetti beneficiari dei finanziamenti di cui all' articolo 1, comma 891, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 , trasmettono al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti apposita manifestazione di interesse alla proroga dei termini di accesso al finanziamento assegnato, corredata della documentazione attestante lo stato di avanzamento degli interventi, il quadro economico aggiornato, incluso il dettaglio delle risorse necessarie a garantire l'integrale realizzazione dell'opera, nonche' il termine finale per l'aggiudicazione dei lavori. Sulla base delle manifestazioni di interesse di cui al primo periodo, previa ricognizione dello stato di avanzamento dell'iter approvativo dell'opera e delle relative procedure di affidamento, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e' definito, secondo l'originaria graduatoria, l'elenco degli interventi che possono accedere all'erogazione delle ulteriori rate dei finanziamenti del fondo di cui all' articolo 1, comma 891, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 , nei limiti delle risorse stanziate a legislazione vigente, a condizione che l'aggiudicazione del relativo appalto di lavori avvenga ((entro)) il 30 giugno 2026. Il mancato rispetto del predetto termine comporta la revoca automatica delle risorse di provenienza statale ((,)) che sono versate all'entrata del bilancio per restare acquisite all'erario.
Eventuali risorse inutilizzate all'esito della ricognizione possono essere ripartite tra gli interventi individuati ai sensi del secondo periodo, secondo l'originaria graduatoria, tenuto conto di eventuali fabbisogni integrativi di finanziamento dell'intervento conseguenti a esigenze di revisione dei prezzi dell'intervento ovvero a varianti.
Il medesimo decreto disciplina le modalita' di monitoraggio degli interventi e dei relativi cronoprogrammi, attraverso i sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, nonche' le modalita' di revoca delle risorse anche in caso di mancato aggiornamento dei dati contenuti nei predetti sistemi informativi.
------------ AGGIORNAMENTO (6)
Il D.L. 31 dicembre 2025, n. 200 , convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2026, n. 26 ha disposto (con l'art. 9, comma 3-sexies) che "Al fine di garantire la continuita' del servizio di assistenza ai bagnanti per l'anno 2026, la sospensione dell'efficacia del requisito della maggiore eta' per lo svolgimento dell'attivita' di assistente ai bagnanti, di cui al comma 4-undecies dell'articolo 7 del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202 , convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15 , e' prorogata sino alla fine della stagione balneare 2026, come definita ai sensi dell' articolo 6, comma 2, del decreto-legge 21 maggio 2025, n. 73 , convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2025, n. 105 , comunque non oltre il 1° ottobre 2026".