Articolo 3 del Decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202
Articolo 2 bisArticolo 3 bis
Versione
28 dicembre 2024
>
Versione
25 febbraio 2025
>
Versione
20 novembre 2025
Art. 3. Proroga di termini in materia economica e finanziaria 1. Al fine di assicurare l'ordinato svolgimento delle attivita' di alimentazione degli archivi relativi agli aiuti di Stato, la registrazione delle misure straordinarie adottate per il contrasto alla pandemia di COVID-19 con esclusivo riferimento all'imposta municipale propria (IMU), di cui all' articolo 1, commi 738 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 , e' effettuata entro il 30 novembre 2025.
2. Le disposizioni di cui all' articolo 31-octies, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 , convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 , relativo alla sospensione della responsabilita' per l'inadempimento di obblighi riguardanti la registrazione degli aiuti di Stato, sono prorogate al 31 dicembre 2025.
3. All' articolo 15-bis, comma 1, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 , convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41 , riguardante il trasferimento in proprieta', a titolo non oneroso, agli enti territoriali di alcuni immobili statali in gestione all'Agenzia del demanio, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025».
4. All' articolo 16-sexies del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 , convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, relativo alla disciplina dei contratti di locazione passiva stipulati dalle amministrazioni statali, all'alinea, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025»;
b) al comma 2, riguardante la disapplicazione nei confronti della societa' AMCO S.p.A. delle norme di contenimento della spesa a carico dei soggetti inclusi nell'elenco delle amministrazioni pubbliche redatto dall'ISTAT:
1) al primo periodo le parole: «2023 e 2024» sono sostituite dalle seguenti: «2023, 2024 e 2025»;
2) all'ultimo periodo, dopo le parole «della societa' stessa» sono aggiunte le seguenti «, nonche' l'obbligo di comunicazione dei dati e delle informazioni rilevanti in materia di finanza pubblica».
5. Agli oneri derivanti dal comma 4, lettera b), pari a 500.000 euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all' articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 .
5-bis. All' articolo 3, comma 10, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14 , le parole: "1° gennaio 2025" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2026".
6. All' articolo 10-bis, comma 1, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 , convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136 , le parole: "Per i periodi d'imposta 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024" sono sostituite dalle seguenti: "Per i periodi d'imposta 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025".
7. All' articolo 1-ter, comma 1-bis, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14 , relativo alla digitalizzazione delle amministrazioni pubbliche, le parole: «31 dicembre 2024», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025».
8. Nelle more della riforma organica della disciplina normativa dei consorzi e delle cooperative di garanzia collettiva dei fidi, il procedimento per l'adozione del provvedimento di revoca ai sensi dell'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2015, n. 53 , conseguente al venir meno del volume di attivita' finanziaria pari o superiore a 150 milioni di euro di cui al comma 1 del medesimo articolo 4, e' sospeso per ventiquattro mesi se il confidi interessato comunica alla Banca d'Italia, unitamente agli altri confidi coinvolti, l'avvio di un processo di integrazione, comprovato da idonea documentazione, che consenta al suo termine il rispetto del predetto volume di attivita' finanziaria.
9. In considerazione dell'intervenuta approvazione dei bilanci di esercizio 2022 e 2023, riguardanti gli enti del servizio sanitario della regione Calabria, il termine per l'adozione e l'approvazione dei bilanci aziendali di cui all' articolo 12-bis del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51 , convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 87 , relativi agli anni precedenti il 2022, e' prorogato al 31 marzo 2025; l'adozione e l'approvazione dei bilanci avvengono nel rispetto dei principi di cui all'allegato 1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 , in quanto esigibili con riferimento alla situazione aziendale nota al momento dell'adozione o approvazione degli stessi. Ai sensi di quanto previsto dal primo periodo, nell'esercizio delle predette attivita' di adozione e approvazione dei bilanci, ai fini della configurabilita' di eventuali profili di responsabilita' sul piano amministrativo e contabile rilevano le sole condotte poste in essere con dolo.
10. All' articolo 1, comma 683, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 , il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «In attesa della razionalizzazione della disciplina dell'imposta sul valore aggiunto per gli enti del terzo settore, in attuazione dell' articolo 7 della legge 9 agosto 2023, n. 111 , le disposizioni di cui al comma 15-quater dell'articolo 5 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 , convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215 , si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2026.».
10-bis. Ai fini del potenziamento della struttura amministrativa, alla regione Molise non si applica il comma 1-quinquies dell'articolo 9 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113 , convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160 , fino al 30 giugno 2025.
11. All' articolo 1, comma 1-sexies, del decreto-legge 16 dicembre 2019, n. 142 , convertito, con modificazioni, dalla legge 7 febbraio 2020, n. 5 , relativo alla concessione di finanziamenti a titolo oneroso alle societa' ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria che gestiscono gli impianti siderurgici della societa' ILVA S.p.A., le parole: «320 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «420 milioni di euro».
12. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 11, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all' articolo 4, comma 1, della legge 27 dicembre 2023, n. 206 .
13. Il finanziamento di cui all' articolo 1 del decreto-legge 16 dicembre 2019, n. 142 , convertito, con modificazioni, dalla legge 7 febbraio 2020, n. 5 , nell'importo rideterminato, previa richiesta motivata del commissario straordinario, ai sensi del comma 11 del presente articolo, e' soggetto ai medesimi oneri, termini e condizioni disciplinati in sede di attuazione del comma 1-sexies del medesimo articolo 1 del decreto-legge n. 142 del 2019 .
14. All' articolo 5 del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 131 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n. 169 , recante disposizioni in materia di cessioni di compendi assicurativi e allineamento di valori contabili per le imprese, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole «in quello successivo» sono sostituite dalle seguenti: «nei due esercizi successivi»;
b) al comma 2, le parole «entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2025».
14-bis. Nelle more dell'adozione del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze previsto dall' articolo 6, comma 1-bis, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 , i revisori responsabili degli incarichi di attestazione della conformita' della rendicontazione di sostenibilita', conferiti con riferimento all'esercizio in corso al 31 dicembre 2024, possono rilasciare le predette attestazioni di conformita', purche' abbiano maturato entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto almeno cinque crediti formativi nelle materie caratterizzanti la rendicontazione e l'attestazione della sostenibilita' ai sensi dell'articolo 5 del citato decreto legislativo n. 39 del 2010 .
14-ter. In relazione all'entrata in vigore, il 25 settembre 2024, del decreto legislativo 6 settembre 2024, n. 125 , che ha abrogato il decreto legislativo 30 dicembre 2016, n. 254 , continuano ad applicarsi gli articoli 8 e 9 del citato decreto legislativo n. 254 del 2016 e la relativa disciplina attuativa con riguardo alle violazioni in materia di dichiarazioni non finanziarie concernenti gli esercizi avviati anteriormente al 1° gennaio 2024.
14-quater. All'articolo 44, comma 2-bis, primo periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 , convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 , le parole: "fino al 31 dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2025".
14-quinquies. In relazione alla dinamica dei prezzi originata dall'incremento degli oneri relativi all'energia elettrica, al gas e ai carburanti, all' articolo 3-ter, commi 2 e 3, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14 , le parole: "negli anni 2023 e 2024" sono sostituite dalle seguenti: "negli anni 2023, 2024 e 2025".
14-sexies. Il termine di cui all' articolo 106, comma 7, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 , in materia di svolgimento delle assemblee di societa' ed enti, e' differito al 31 dicembre 2025.
14-septies. Per l'anno 2025, il termine del 31 marzo, di cui all'articolo 12, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 13 aprile 2022, n. 101 , e' prorogato al 30 settembre 2025. Al fine di adeguare la disciplina relativa all'albo di cui all' articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 , anche alla normativa dell'Unione europea direttamente applicabile, si procede alla revisione del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 13 aprile 2022, n. 101 , con regolamento da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. A tal fine, le disposizioni di cui agli articoli 52, comma 5, lettera b), numero 1 ), e 53, comma 1, del decreto legislativo n. 446 del 1997 , conformemente alla disciplina recata dalla normativa dell'Unione europea direttamente applicabile, si interpretano nel senso che le societa' di scopo, di cui all' articolo 194 del codice dei contratti pubblici , di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 , o di progetto, di cui al previgente articolo 184 del codice dei contratti pubblici , di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 , costituite per svolgere attivita' di accertamento e di riscossione o attivita' di supporto ad esse propedeutiche, non sono iscritte nell'albo di cui all' articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997 , laddove la societa' aggiudicataria del bando di gara per l'affidamento del servizio di accertamento e di riscossione delle entrate degli enti locali, socia della stessa societa' di scopo risulti gia' iscritta nel predetto albo. Gli atti di accertamento e di riscossione emessi dalle societa' di scopo di cui al precedente periodo sono da considerare legittimi in quanto emessi in luogo dell'aggiudicatario, comunque tenuto a garantire in solido l'adempimento di tutte le prestazioni erogate direttamente dalle predette societa'.
14-octies. Le disposizioni di cui all' articolo 13, comma 1, del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60 , convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95 , si applicano anche in relazione agli investimenti realizzati dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025.
Il contributo, sotto forma di credito d'imposta, relativo agli investimenti di cui al primo periodo e' concesso nel limite di spesa complessivo di ((110 milioni di euro)) per l'anno 2025. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all' articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 , con imputazione alla quota diversa da quelle afferenti alle regioni e alle amministrazioni centrali ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lettera b), numeri 1) e 2), della medesima legge n. 178 del 2020 .
14-novies. Ai fini della fruizione del credito d'imposta di cui al comma 14-octies, gli operatori economici comunicano all'Agenzia delle entrate, dal 22 maggio 2025 al 23 giugno 2025, l'ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2025 e di quelle che prevedono di sostenere fino al 15 novembre 2025. A pena di decadenza dall'agevolazione, i soggetti interessati comunicano altresi', dal 20 novembre 2025 al 2 dicembre 2025, l'ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2025 fino al 15 novembre 2025. Con provvedimento adottato dal direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono approvati i modelli di comunicazione da utilizzare per le finalita' di cui al primo e al secondo periodo e sono definite le relative modalita' di trasmissione telematica.
14-decies. Ai fini del rispetto del limite di spesa per l'anno 2025 di cui al comma 14-octies, secondo periodo, l'ammontare massimo del credito d'imposta fruibile da ciascun beneficiario e' pari all'importo del credito d'imposta risultante dalla comunicazione di cui al comma 14-novies, secondo periodo, moltiplicato per la percentuale resa nota con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro dieci giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle comunicazioni di cui al medesimo comma 14-novies, secondo periodo. Detta percentuale e' ottenuta rapportando il limite di spesa all'ammontare complessivo dei crediti d'imposta indicati nelle comunicazioni di cui al citato comma 14- novies, secondo periodo. Nel caso in cui l'ammontare complessivo dei crediti d'imposta richiesti risulti inferiore al limite di spesa di cui al comma 14-octies, la percentuale e' pari al 100 per cento.
14-undecies. Per le societa' di cui all'articolo 112, comma 7, alinea, ultimo periodo, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 , le disposizioni ivi previste continuano ad applicarsi fino al 31 maggio 2026.
Entrata in vigore il 20 novembre 2025
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente