Decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202

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  • 1Rottamazione quinquies
    Mogorovich Dott. Sergio · https://www.fiscoetasse.com/ · 13 gennaio 2026

  • 2Modulistica gratuita
    https://www.fiscoetasse.com/

  • 3Circolare Settimanale
    https://www.fiscoetasse.com/

  • 4Legge di Bilancio 2025 e norme collegate
    Gruppodelfino.It · https://www.gruppodelfino.it/

  • 5Avvocato Per Difesa Tributaria: Cosa Fa
    Giuseppe Monardo · https://avvocaticartellesattoriali.com/blog/ · 25 agosto 2025

    Ti chiedi cosa fa un avvocato specializzato in difesa tributaria? Quando un contribuente riceve accertamenti, cartelle esattoriali o avvisi dall'Agenzia delle Entrate, può trovarsi a rischio di pagare somme elevate, subire pignoramenti o addirittura affrontare conseguenze penali. In questi casi, l'avvocato tributarista è la figura professionale che assiste, tutela e difende il contribuente davanti al Fisco e ai giudici. Quali sono i compiti di un avvocato per la difesa tributaria – Analizza gli atti ricevuti dal contribuente (avvisi di accertamento, cartelle, intimazioni) per verificarne la legittimità – Individua eventuali vizi formali o sostanziali che rendono annullabile l'atto – …

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Giurisprudenza+500

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  • 1Cass. civ., SS.UU., sentenza 15/03/2026, n. 5889
    Provvedimento: SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 6808/2023 R.G. proposto da: RI NN e PR UC TE ND, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA GIOVANNI PAISIELLO 15, presso lo studio dell'avvocato GIORGIO STODUTO, ([...]), rappresentati e difesi dall'avvocato PR BI TO IA ([...]) -ricorrenti- contro Civile Sent. Sez. U Num. 5889 Anno 2026 Presidente: D'ASCOLA PASQUALE Relatore: STALLA GIACOMO IA Data pubblicazione: 15/03/2026 2 di 30 BANCA DEL MEZZOGIORNO - MEDIOCREDITO CENTRALE S.P.A., società con socio unico Invitalia s.p.a. e soggetta all'attività di direzione e coordinamento di quest'ultima società, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato LUCIANO MARTUCCI; …
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    • art. 17 d.lgs. 146/1999·
    • surroga·
    • art. 12 bis d.l. n. 84/2025·
    • art. 1 co. 236 l. 197/2022·
    • solidarietà passiva·
    • art. 8 bis d.l. n. 3/2015·
    • art. 1203 c.c.·
    • rottamazione quater·
    • crediti non tributari·
    • estinzione del processo·
    • art. 615 c.p.c.·
    • art. 1292 c.c.·
    • art. 2 d.m. 20/06/2005·
    • art. 111 Cost.·
    • art. 100 c.p.c.

  • 2Cass. civ., SS.UU., sentenza 15/03/2026, n. 5890
    Provvedimento: SENTENZA Sul ricorso iscritto al n. r.g. 19326/2021 proposto da: PROTOM GROUP S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CARDINAL DE LUCA 10, presso lo studio dell'avvocato TULLIO ELEFANTE che la rappresenta e difende; - ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata ex lege in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; Civile Sent. Sez. U Num. 5890 Anno 2026 Presidente: D'ASCOLA PASQUALE Relatore: STALLA GIACOMO MARIA Data pubblicazione: 15/03/2026 2 di 17 - controricorrente - E sul ricorso, riunito al precedente, iscritto al n. r.g. 19335/2021 proposto da: …
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    • interpretazione autentica·
    • art. 46 d.lgs. 546/92·
    • art. 3 l. 212/00·
    • art. 13 d.P.R. n. 115/02·
    • art. 12-bis d.l. n. 84/2025·
    • contributo unificato·
    • rottamazione quater·
    • art. 1 co. 236 l. 197/22·
    • art. 100 cod. proc. civ.·
    • estinzione giudizi tributari·
    • art. 111 Cost.·
    • art. 310 cod.proc.civ.·
    • art. 1 co. 198 l. 197/22·
    • compensazione spese lite·
    • art. 6 Cedu

  • 3Trib. Cuneo, sentenza 22/07/2025, n. 395
    Provvedimento: 1 n. 1266/2024 r.g.a.c. Tribunale Ordinario di Cuneo SEZIONE CIVILE VERBALE DELL'UDIENZA DI DISCUSSIONE RELATIVA ALLA CAUSA n. r.g. 1266/2024 mediante “TRATTAZIONE SCRITTA” Il Giudice, dott.ssa Giusy Ciampa, rilevato che, con decreto del 19.6.2025 è stato disposto lo svolgimento dell'odierna udienza (fissata per la discussione e decisione) mediante trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.; considerato che le parti hanno provveduto al deposito delle rispettive note scritte; P.Q.M. pronuncia sentenza allegata in calce al presente provvedimento, dando lettura del dispositivo e della motivazione. Cuneo, 22/07/2025 Il Giudice Dott.ssa Giusy Ciampa 1 2 n. 1266/2024 r.g.a.c. …
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    • annullamento sanzione pecuniaria·
    • estinzione del giudizio·
    • obbligo vaccinale Covid-19·
    • art. 21 D.L. 202/2024·
    • spese compensate·
    • opposizione a sanzione amministrativa·
    • appello incidentale

  • 4Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. IX, sentenza 24/06/2025, n. 11359
    Provvedimento: Sentenza n. 11359/2025 Depositato il 24/06/2025 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 9, riunita in udienza il 20/05/2025 alle ore 11:30 in composizione monocratica: DI MARZIO PAOLO, Giudice monocratico in data 20/05/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA - sul ricorso n. 3340/2025 depositato il 21/02/2025 proposto da Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1 Difeso da Difensore_1 - CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_1 contro Municipia S.p.a. - 01973900838 Difeso da Difensore_2 - CF_Difensore_2 ed elettivamente domiciliato presso Email_2 Napoli Obiettivo Valore S.r.l. - …
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    • inammissibilità ricorso·
    • giurisdizione tributaria·
    • TARI·
    • iscrizione albo concessionari·
    • difetto di legittimazione·
    • agente della riscossione·
    • legittimazione passiva·
    • art. 3 comma 14 septies DL 202/2024·
    • avviso di accertamento

  • 5Trib. Lanciano, sentenza 22/07/2025, n. 161
    Provvedimento: n° 324/2025 r.g.lav. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LANCIANO Il Tribunale, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del giudice dott.ssa Cristina Di Stefano, all'esito del deposito in telematico di note scritte previsto dall'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato e pubblicato la seguente sentenza nella causa di lavoro pendente tra , rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Orecchioni ed Parte_1 elettivamente domiciliata presso lo studio ubicato in Lanciano, alla via L. De Crecchio n. 61; - ricorrente - e [...] Controparte_1 ; [...] -resistente contumace- e , rappresentato e difeso dagli avv.ti Roberta …
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    • prescrizione contributiva·
    • onere della prova datore di lavoro·
    • contumacia·
    • spese processuali·
    • compensazione spese·
    • giurisdizione del giudice del lavoro·
    • regolarizzazione contributiva·
    • diritto alle ferie·
    • indennità sostitutiva ferie·
    • art. 7 direttiva 2003/88/CE
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Versioni del testo

  • Articolo 1
    Art. 1. Proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni 1. All' articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , sono aggiunti in fine i seguenti periodi: «A decorrere dall'anno 2025, le facolta' assunzionali autorizzate con il decreto di cui al secondo periodo hanno una validita' non superiore a tre anni. Tali facolta' assunzionali, ivi incluse quelle derivanti da speciali disposizioni di legge, alla scadenza non possono essere prorogate. In via transitoria, le facolta' assunzionali non ancora esercitate relative ad annualita' pregresse all'anno 2025, gia' autorizzate o da autorizzare con il suddetto decreto, ivi comprese quelle previste da speciali disposizioni di legge, che giungono a scadenza alla data del 31 dicembre 2024, sono esercitate entro e non oltre il 31 dicembre 2025 e non possono essere prorogate.». ((3)) 1-bis. A decorrere dall'anno 2025, le facolta' assunzionali autorizzate in favore delle universita' statali con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca ai sensi dell' articolo 66, comma 13-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 , hanno una validita' non superiore a tre anni e non possono essere ulteriormente prorogate. In via transitoria, alle facolta' assunzionali relative ad annualita' pregresse al 2025, autorizzate o da autorizzare con il decreto di cui al primo periodo e non ancora esercitate, si provvede, relativamente alle cessazioni verificatesi negli anni 2017, 2018, 2019 e 2020, entro il 31 dicembre 2025, relativamente alle cessazioni verificatesi negli anni 2021 e 2022, entro il 31 dicembre 2026 e, relativamente alle cessazioni verificatesi nell'anno 2023, entro il 31 dicembre 2027.
    2. All' articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335 , recante disposizioni in materia assistenziale e previdenziale, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 10-bis, relativo alla sospensione dei termini prescrizionali per gli obblighi contributivi in favore dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , le parole: «31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020» e le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025»;
    b) al comma 10-ter, relativo alla sospensione dei termini prescrizionali per gli obblighi contributivi in favore dei collaboratori coordinati e continuativi e figure assimilate, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025».
    2-bis. All' articolo 1, comma 72, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 , sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) le parole: "Limitatamente all'anno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "Limitatamente agli anni 2023 e 2024";
    b) le parole: "entro il 30 novembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 novembre di ciascuno dei due anni";
    c) dopo le parole: "fissato al 15 gennaio 2024" sono aggiunte le seguenti: "per l'anno 2023 e al 7 febbraio 2025 per l'anno 2024".)) 2-ter. All' articolo 1, comma 73, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 , sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) le parole: "entro il 18 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 18 dicembre 2023 ed entro il 16 dicembre 2024";
    b) dopo le parole: "entro il 29 febbraio 2024" sono aggiunte le seguenti: "per l'anno 2023 ed entro il 28 febbraio 2025 per l'anno 2024".
    3. All' articolo 9, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 , convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15 , relativo al regime sanzionatorio per il mancato pagamento nei termini dei contributi previdenziali e assistenziali da parte delle pubbliche amministrazioni, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025».
    4. All' articolo 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215 , convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18 , che autorizza l'Avvocatura dello Stato, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, ad avvalersi di personale non dirigenziale in posizione di comando, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025».
    5. All' articolo 42-bis del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 , convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 , relativo alla realizzazione del nuovo complesso ospedaliero della citta' di Siracusa, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025»;
    b) al comma 2, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025».
    6. Agli oneri derivanti dal comma 5, pari a 100.000 euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all' articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 .
    6-bis. Al fine di evitare che ritardi di piccola entita' nell'affidamento delle opere di cui all' articolo 1, comma 139, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 , producano provvedimenti di revoca del finanziamento di interventi in corso di attuazione o gia' completati, all'articolo 1, comma 148-ter, secondo periodo, della citata legge n. 145 del 2018 , le parole: "31 gennaio 2023" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2023".
    7. All' articolo 1, comma 10, del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39 , convertito, con modificazioni, dalla legge 13 giugno 2023, n. 68 , in materia di contrasto alla crisi idrica, le parole «per l'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti «per ciascuno degli anni 2024 e 2025».
    8. Agli oneri derivanti dal comma 7, pari a 150.000 euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all' articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 .
    8-bis. In riferimento ai commi 7 e 8, il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri trasmette entro il 30 marzo di ogni anno alle Camere una relazione sulle attivita' svolte e sulle spese sostenute dalla Cabina di regia per la crisi idrica nel corso dell'anno precedente.
    9. All' articolo 21, comma 2, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 , convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 , relativo alla responsabilita' erariale, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2025».
    10. Al fine di consentire il completamento delle attivita' di collaudo, rendicontazione e chiusura della contabilita', il Commissario nominato ai sensi dell' articolo 1 del decreto-legge 19 gennaio 2024, n. 5 , Convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 2024, n. 30 , prosegue le proprie attivita' fino al 30 giugno 2025, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
    Al Commissario non spetta alcun compenso per le attivita' di cui al presente comma.
    10-bis. All' articolo 3, comma 8, della legge 19 giugno 2019, n. 56 , le parole: "fino al 31 dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2025".
    10-ter. Al fine di garantire la continuita' delle attivita' dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) e di non comprometterne il regolare svolgimento nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76 , l'ANVUR mantiene l'attuale composizione per un anno a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il mandato dei componenti degli organi in scadenza e' prorogato per la medesima durata.
    10-quater. Al fine di garantire l'efficace, tempestiva e completa attuazione degli interventi pubblici di investimento, assicurando la massima sinergia fra i diversi strumenti di programmazione pubblica e un'efficiente capacita' di spesa delle pubbliche amministrazioni, all' articolo 10, comma 7-novies, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121 , convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156 , dopo le parole: "si applicano" sono inserite le seguenti: ", fino al 31 dicembre 2029,".
    10-quinquies. Nelle more dell'attuazione della riforma organica del settore, il termine di durata dell'incarico di cui all' articolo 14-bis, comma 3, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 , o del relativo rinnovo, per i rapporti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, puo' essere prorogato per un periodo non superiore alla durata massima dell'incarico di cui al medesimo articolo 14-bis, comma 3, del decreto legislativo n. 150 del 2009 . La durata dell'incarico conferito o rinnovato per effetto del precedente periodo non puo' in ogni caso superare il 31 dicembre 2027.
    10-sexies. All' articolo 9, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230 , le parole: "relazione semestrale", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "relazione annuale".
    10-septies. All' articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 , convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 , il quarto periodo e' sostituito dal seguente: "Per i soli incarichi dirigenziali e direttivi, ferma restando la gratuita', la durata non puo' essere superiore a due anni, non prorogabili ne' rinnovabili, presso ciascuna amministrazione".
    10-octies. All' articolo 13-ter, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25 , le parole: "Fino al 31 dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 31 dicembre 2025".
    10-novies. All' articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 , il comma 822-bis e' sostituito dal seguente:
    "822-bis. In sede di approvazione del rendiconto 2023 e del rendiconto 2024 lo svincolo delle quote di avanzo vincolato di amministrazione di cui al comma 822 e' consentito, limitatamente alle risorse di parte corrente, oltre che per la copertura del disavanzo della gestione 2023 e 2024 delle aziende del servizio sanitario regionale, anche per il sostegno degli operatori del settore turistico-ricettivo, termale e della ristorazione, che esercitano la propria attivita' nei comuni, classificati come montani, della dorsale appenninica in conseguenza delle perdite subite di almeno il 30 per cento nel periodo dal 1° novembre 2022 al 15 gennaio 2023".
    10-decies. Le assunzioni di cui all' articolo 3, commi 5 e 5-ter, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44 , convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74 , possono essere effettuate, fino al 31 dicembre 2026, senza il previo svolgimento delle procedure previste dall' articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 .
    10-undecies. All' articolo 2, comma 6-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215 , convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18 , dopo le parole: "per l'anno 2023" sono inserite le seguenti: "e 2024".

    ------------ AGGIORNAMENTO (3)
    Il D.L. 14 marzo 2025, n. 25 , convertito con modificazioni dalla L. 9 maggio 2025, n. 69 , ha disposto (con l'art. 17-quater, comma 3) che "In deroga a quanto previsto dall' articolo 1, comma 1, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202 , convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15 , le facolta' assunzionali dell'amministrazione giudiziaria, ivi comprese quelle relative alle procedure di reclutamento straordinarie di cui all' articolo 1, comma 858, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 , all' articolo 1, comma 27, della legge 27 settembre 2021, n. 134 , all' articolo 1, comma 867, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 , e all' articolo 13, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75 , convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112 , sono esercitabili fino al 31 dicembre 2026".
  • Articolo 2
    Art. 2. Proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell'interno e di personale del comparto sicurezza-difesa e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco 1. Al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 , sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) ((LETTERA SOPPRESSA DALLA L. 21 FEBBRAIO 2025, N. 15)) ;
    b) all'articolo 46, commi 5 e 6, relativi al meccanismo di finanziamento dell'area negoziale relativa ai dirigenti delle Forze di polizia e delle Forze armate, le parole: «per gli anni dal 2018 al 2024» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni dal 2018 ((al 2026)) ».
    2. I permessi di soggiorno in scadenza al 31 dicembre 2024, rilasciati ai beneficiari di protezione temporanea ai sensi della decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio, del 4 marzo 2022, che accerta l'esistenza di un afflusso massiccio di sfollati dall'Ucraina, ai sensi dell' articolo 5 della direttiva 2001/55/CE del Consiglio, del 20 luglio 2001 , possono essere rinnovati, previa richiesta dell'interessato, fino al 4 marzo 2026, in attuazione della decisione di esecuzione (UE) 2024/1836 del Consiglio del 25 giugno 2024. I permessi di soggiorno di cui al primo periodo perdono efficacia e sono revocati, anche prima della scadenza, in conseguenza dell'adozione, da parte del Consiglio dell'Unione europea, della decisione di cessazione della protezione temporanea.
    3. Nei casi di cui al comma 2, primo periodo, al momento della richiesta di rinnovo, il permesso di soggiorno puo' essere convertito per lavoro, per l'attivita' effettivamente svolta e si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2-ter, del ((testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al)) decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 .
    3-bis. ((All'articolo 4, comma 4-bis, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo le parole: "medesima normativa" sono aggiunte le seguenti: ", fatti salvi i casi di esenzione che possono essere previsti con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale")) .
    4. Al fine di assicurare le facolta' assunzionali relative a diverse qualifiche dei ruoli del personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, e' prorogata fino al 31 dicembre 2025 la validita' delle seguenti graduatorie:
    a) graduatoria del concorso pubblico a 300 posti nella qualifica di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, approvata con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile n. 207 del 17 aprile 2023, modificata con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile n. 381 del 19 maggio 2023;
    b) graduatoria del concorso pubblico a 4 posti nella qualifica di vice direttore tecnico-scientifico, nell'ambito professionale di biologia, approvata con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile n. 632 del 3 agosto 2023;
    c) graduatoria del concorso pubblico a 4 posti nella qualifica di vice direttore tecnico-scientifico, nell'ambito professionale chimica, approvata con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile n. 609 del 28 luglio 2023;
    d) graduatoria del concorso pubblico a 4 posti nella qualifica di vice direttore tecnico-scientifico, nell'ambito professionale psicologia, approvata con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile n. 725 del 29 settembre 2023.
    5. Al decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 , convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15 , sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 1, comma 15, concernente la validita' della graduatoria della procedura speciale di reclutamento nella qualifica di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, riservata al personale volontario del medesimo Corpo, approvata con decreto del capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno n. 310 dell'11 giugno 2019 , le parole: «fino al 31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: « ((fino al 31 dicembre 2025)) »;
    b) all'articolo 2, comma 4, concernente le risorse relative al contributo economico per i familiari del personale delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e delle Forze armate, impegnato nelle azioni di contenimento, ((di contrasto)) e di gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, non utilizzate nell'anno 2021, le parole: «negli anni 2022, 2023 e 2024» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2022, 2023, 2024 e fino al 30 aprile 2025». Alla compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dal primo periodo, pari a 300.000 euro ((per l'anno 2025)) , si provvede mediante corrispondente riduzione, per l'anno 2025, del Fondo di cui all' articolo 2, comma 6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225 , convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10 .
    6. ((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 21 FEBBRAIO 2025, N. 15)) .
    6-bis. ((All'articolo 1, comma 1122, lettera i), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:)) a) ((al primo periodo, le parole: "entro il 31 dicembre 2024, previa presentazione al comando provinciale dei vigili del fuoco, entro il 30 giugno 2023, della SCIA parziale, attestante il rispetto di almeno sei delle seguenti prescrizioni" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2026, previa presentazione al comando provinciale dei vigili del fuoco, entro il 31 dicembre 2025, della SCIA parziale, attestante il rispetto di almeno otto delle seguenti prescrizioni";)) b) ((al secondo periodo, le parole: "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2025")) .
  • Articolo 2 bis
    Art. 2-bis. (( (Riserva a favore degli idonei della graduatoria della procedura speciale di reclutamento del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco).)) 1. ((Nell'ambito delle ordinarie facolta' assunzionali previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 dicembre 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 2025, per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei vigili del fuoco, il 30 per cento delle assunzioni e' effettuato, limitatamente all'anno 2025, mediante ricorso alla graduatoria formata ai sensi dell'articolo 1, comma 295, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, relativa al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)) .