Articolo 41 del Decreto 8 maggio 1997, n. 197
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Versione
19 luglio 1997
Art. 41. Omissioni / errori nell'elenco telefonico 1. In caso di errore nell'inserimento del numero telefonico o del nominativo dell'abbonato nell'elenco alfabetico degli abbonati della rete urbana di appartenenza, il gestore, salvo casi di dimostrata impossibilita' tecnica, offrira' per due mesi e gratuitamente un servizio vocale di segnalazione del numero corretto e corrispondera' un indennizzo pari a due mensilita' dell'importo del canone di abbonamento vigente al momento della liquidazione. Nel caso di errore nell'indirizzo il gestore ne fornira' gratuitamente l'indicazione corretta attraverso il servizio di informazione abbonati.
2. In caso di omissione nell'inserimento dell'abbonato nell'elenco alfabetico degli abbonati della rete urbana di appartenenza, il gestore corrispondera' un indennizzo pari a quattro mensilita' del canone di abbonamento vigente al momento della liquidazione e si impegna e fornire, gratuitamente per novanta giorni, l'indicativo del numero telefonico omesso attraverso il servizio Informazioni Abbonati "12". Ove ne ricorrano le condizioni, resta salvo il diritto dell'utente al risarcimento dell'eventuale maggior danno subito.
3. Il gestore non e' comunque responsabile ne' di eventuali errori nell'inserimento dei dati in elenco ad esso non imputabili ne' della veridicita' di titoli o qualifiche dichiarati dall'abbonato.
Entrata in vigore il 19 luglio 1997
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