Articolo 4 del Decreto legislativo 10 marzo 1998, n. 43
Articolo 3Articolo 5
Versione
14 marzo 1998
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Versione
16 ottobre 1998
Art. 4. Emissione di banconote 1. La Banca d'Italia emette banconote in applicazione di quanto previsto dagli articoli 105A, paragrafo 1, del trattato e 16 dello statuto del SEBC. Nell'esercizio di tale funzione e' soggetta al potere autorizzatorio esclusivo della BCE.
2. Sono o restano abrogati:
gli articoli 4, 111, 120, 122, 124, lettere a) , b) e c), e 130 del testo unico;
la legge 31 marzo 1966, n. 171 ;
il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1981, n. 811 .
3. Nell'articolo 110, primo comma, del testo unico sono soppresse le parole: "e sulla circolazione di Stato e bancaria".
4. All'articolo 142 del testo unico, dopo il secondo comma, e' aggiunto il seguente:
"I commi precedenti non si applicano nei casi consentiti dalle disposizioni comunitarie o dalla BCE con riferimento alle banconote in Euro.".
5. Le attribuzioni del Consiglio superiore della Banca d'Italia in materia di banconote continuano a essere esercitate, nel rispetto di quanto previsto dal comma 1, con riferimento alle sole banconote in lire.
((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1)
Il Decreto 28 settembre 1998 (in G.U. 1/10/1998, n. 229) ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "I seguenti articoli del decreto legislativo 10 marzo 1998, n. 43 , e le corrispondenti modifiche allo statuto della Banca d'Italia entrano in vigore alle date sotto indicate:
a) l'art. 7, comma 2, dal 1 ottobre 1998;
b) gli articoli 4 e 5, commi 1 e 2, e gli articoli 6, 7, comma 1, e 8 del suddetto decreto legislativo n. 43 del 1998, dal 1 gennaio 1999 ."
Entrata in vigore il 16 ottobre 1998
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