Articolo 10 del Decreto legislativo 10 marzo 1998, n. 43
Articolo 9Articolo 11
Versione
14 marzo 1998
Art. 10. Modifiche dello statuto della Banca d'Italia 1. Lo statuto della Banca e' adeguato alle previsioni contenute nel presente decreto.
2. Le modifiche dello statuto della Banca sono deliberate dall'assemblea straordinaria dei partecipanti e sono approvate dal Presidente della Repubblica con proprio decreto, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.
Entrata in vigore il 14 marzo 1998
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