Articolo 4 bis del Decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109
Articolo 6Articolo 4 ter
Versione
20 novembre 2018
Art. 4-bis. (( (Sostegno a favore degli operatori economici danneggiati in conseguenza dell'evento). )) (( 1. Al fine di accelerare le operazioni di ricostruzione dell'infrastruttura crollata a seguito dell'evento e per ristorare i danni subiti dagli immobili che ospitano le imprese aventi sede operativa nella zona delimitata con l'ordinanza del sindaco del comune di Genova n. 314 del 7 settembre 2018 e destinatarie di ordinanze sindacali di sgombero, il Commissario straordinario, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, puo' stipulare con i proprietari delle predette unita' immobiliari, con gli effetti di cui all'articolo 45, comma 3, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 , l'atto di cessione della proprieta'. Scaduto tale termine, il Commissario provvede alle conseguenti espropriazioni. A tal fine emana il decreto di esproprio sulla base delle risultanze della documentazione catastale e procede all'immediata redazione del verbale di immissione in possesso ai sensi dell'articolo 24 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001 . Il Commissario non subentra nei rapporti passivi gravanti sui proprietari a favore di istituti finanziari, ne' acquisisce alcun gravame sull'unita' immobiliare ceduta.
2. Ai proprietari che hanno stipulato gli atti di cessione e' corrisposta, nel termine di trenta giorni dalla trascrizione degli stessi, l'indennita' quantificata in complessivi euro 1.300 per metro quadrato per le aree coperte e in euro 325 per le aree scoperte, che tiene conto del valore venale dell'immobile.
3. Le indennita' sono diminuite del 10 per cento in favore dei soggetti espropriati che non hanno stipulato gli atti di cessione volontaria e sono corrisposte entro trenta giorni dalla redazione del verbale di immissione.
4. Il concessionario del tratto autostradale alla data dell'evento provvede a corrispondere ai proprietari e agli usufruttuari le indennita' di cui ai commi 2, 3 e 6 nei termini ivi previsti. In caso di omesso versamento nel termine, il Commissario straordinario provvede in via sostitutiva e in danno del concessionario medesimo.
5. All'esito delle operazioni di ricostruzione, l'eventuale retrocessione totale o parziale dei fondi espropriati e' pronunciata a titolo gratuito a favore del comune di Genova e su richiesta dello stesso.
6. Per assicurare la ripresa delle attivita' economiche in condizioni di sicurezza per i lavoratori, alle imprese di cui al comma 1 e' corrisposta un'indennita' per ristorare la perdita delle attrezzature, dei macchinari e dei materiali aziendali ovvero la spesa per il loro recupero e trasferimento all'interno dell'area metropolitana di Genova o, per motivate ragioni tecniche, organizzative o produttive, nelle province limitrofe. Il concessionario, ovvero il Commissario straordinario in via sostitutiva, provvede al pagamento dell'indennita' entro trenta giorni dal deposito di una perizia giurata che attesti l'entita' e la congruita' della spesa, anche tenuto conto dei valori residui di ammortamento.
7. Le indennita' di cui al presente articolo sono riconosciute al netto dell'indennizzo assicurativo o del risarcimento erogato da altri soggetti pubblici o privati, nonche' delle altre agevolazioni pubbliche eventualmente percepite dall'interessato per le medesime finalita' del presente articolo.
8. Il Commissario straordinario provvede all'attuazione degli interventi di cui al presente articolo nei limiti delle risorse disponibili di cui al comma 9.
9. La contabilita' speciale di cui all'articolo 1, comma 8, e' incrementata di 35 milioni di euro per l'anno 2018. Ai relativi oneri si provvede:
a) quanto a 25 milioni di euro per il pagamento dell'indennita' di cui al comma 6, mediante il trasferimento da parte dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro alla predetta contabilita' speciale di quota parte delle risorse gia' programmate nel bilancio 2018 dello stesso Istituto per il finanziamento di progetti di cui all' articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (bando ISI 2018);
b) quanto a 10 milioni di euro per l'avvio del pagamento delle indennita' di cui ai commi 2 e 3, nelle more della puntuale quantificazione del fabbisogno, a valere sulle risorse di cui all'articolo 45.
10. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ))
Entrata in vigore il 20 novembre 2018
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