Articolo 2 del Decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109
Articolo 1Articolo 1 ter
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Art. 2. Disposizioni concernenti il personale degli enti territoriali 1. Per far fronte alle necessita' conseguenti all'evento, la Regione Liguria , gli enti del settore regionale allargato, con esclusione degli enti del Servizio sanitario nazionale, la Citta' metropolitana di Genova, il Comune di Genova e le societa' controllate dalle predette amministrazioni territoriali nonche' la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Genova, previa autorizzazione del Commissario delegato per l'emergenza nominato con ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 539 del 20 agosto 2018 , possono assumere, complessivamente ((per gli anni 2018, 2019 e 2020)) con contratti di lavoro a tempo determinato, ulteriori unita' di personale con funzioni di protezione civile, polizia locale e di supporto all'emergenza, fino a 300 unita', in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale previsti dalla normativa vigente ed in particolare dall' articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 , convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e dall'articolo 1, commi 557 e 562 , della legge 27 dicembre 2006, n. 296 .
2. Per le finalita' di cui al comma 1, gli enti ivi indicati possono provvedere con risorse proprie disponibili, d'intesa con il Commissario delegato. Il Commissario medesimo provvede altresi' con propri provvedimenti al riparto, tra gli enti di cui al comma 1, delle unita' di personale e delle risorse nel limite complessivo di spesa di euro 3.500.000 per l'anno 2018 ((e di euro 10.000.000 per ciascuno degli anni 2019 e 2020)) . Agli oneri derivanti dal presente comma il Commissario delegato provvede a valere sulle risorse disponibili sulla contabilita' speciale per l'emergenza.
3. Le assunzioni sono effettuate con facolta' di attingere dalle graduatorie vigenti, anche di altre amministrazioni, formate anche per assunzioni a tempo indeterminato, per profili professionali compatibili con le esigenze. Qualora nelle graduatorie suddette non risulti individuabile personale del profilo professionale richiesto, i soggetti di cui al comma 1 possono procedere all'assunzione previa selezione pubblica, anche per soli titoli, sulla base di criteri di pubblicita', trasparenza e imparzialita', anche semplificati.
3-bis. Per le finalita' di cui al comma 1, l'Autorita' di sistema portuale del Mar Ligure occidentale e' autorizzata ad assumere, ((per gli anni 2018, 2019 e 2020)) , con contratti di lavoro a tempo determinato, venti unita' di personale con funzioni di supporto operativo e logistico all'emergenza, con imputazione dei relativi oneri a valere sulle risorse del bilancio dell'Autorita' medesima. Il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all' articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154 , convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189 , e' ridotto di euro 500.000 per l'anno 2018 ((, di euro 500.000 per l'anno 2019 e di euro 500.000 per l'anno 2020)) .
4. La contabilita' speciale di cui all'ordinanza n. 539 del 20 agosto 2018, intestata al Commissario delegato per l'emergenza dell'evento determinatosi il 14 agosto 2018, e' integrata di 9 milioni di euro per l'anno 2018 ((, 11 milioni di euro per l'anno 2019 e 10 milioni di euro per l'anno 2020)) . Al relativo onere si provvede mediante utilizzo del Fondo per le emergenze nazionali di cui all' articolo 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 . Le predette risorse sono trasferite direttamente alla contabilita' speciale intestata al Commissario delegato.
4-bis. Eventuali economie derivanti dall'utilizzo delle risorse di cui al presente articolo possono essere utilizzate, ad integrazione del piano degli interventi del Commissario delegato, per le finalita' di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 539 del 20 agosto 2018 , comprese le attivita' di recupero dei beni dagli immobili oggetto di ordinanze di sgombero adottate a seguito dell'evento.
Entrata in vigore il 1 gennaio 2020
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