Articolo 25 del Decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109
Articolo 36Articolo 37
Versione
29 settembre 2018
>
Versione
20 novembre 2018
>
Versione
15 settembre 2020
>
Versione
1 marzo 2022
Art. 25. Definizione delle procedure di condono 1. Al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui al presente capo, i Comuni di cui all'articolo 17, comma 1, definiscono le istanze di condono relative agli immobili distrutti o danneggiati dal sisma del 21 agosto 2017, presentate ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47 , della legge 23 dicembre 1994, n. 724 , e del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 , pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. Per la definizione delle istanze di cui al presente articolo, trovano esclusiva applicazione le disposizioni di cui ai Capi IV e V della legge 28 febbraio 1985, n. 47 .
1-bis. Per le istanze presentate ai sensi del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 , le procedure di cui al comma 1 sono definite previo rilascio del parere favorevole da parte dell'autorita' preposta alla tutela del vincolo paesaggistico. Per tutte le istanze di cui al comma 1 trova comunque applicazione l'articolo 32, commi 17 e 27, lettera a), del medesimo decreto-legge n. 269 del 2003 .
2. I comuni di cui all'articolo 17, comma 1, provvedono, anche mediante l'indizione di apposite conferenze di servizi, ad assicurare la conclusione dei procedimenti volti all'esame delle predette istanze di condono, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.Entro lo stesso termine, le autorita' competenti provvedono al rilascio del parere di cui all' articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 .
3. Il procedimento per la concessione dei contributi di cui al presente capo e' sospeso nelle more dell'esame delle istanze di condono e la loro erogazione e' subordinata all'accoglimento di dette istanze. Successivamente all'accoglimento delle istanze di cui al periodo precedente, nel limite delle risorse stanziate, il contributo spetta anche per le parti relative ad aumenti di volume gia' condonati, ((...)) .
Entrata in vigore il 1 marzo 2022
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente