Massima: E' inammissibile, per difetto di legittimazione a promuoverla, la censura direttamente prospettata dalla Provincia di Bolzano in riferimento all'art. 22 Cost. avverso l'art. 1 del R.D.L. 10 gennaio 1926, n. 16, che consente la revoca per indegnita' politica della concessione della cittadinanza italiana in seguito ad opzione effettuata a norma dei trattati di pace conseguenti la prima guerra mondiale. Invero, secondo la costante giurisprudenza della Corte, le Regioni e le Provincie autonome possono dedurre in ricorso soltanto violazione di norme costituzionali che si concretino in una lesione della sfera di competenza costituzionale loro garantita, mentre l'art. 22 della Costituzione ha un diverso oggetto, vietando la privazione della cittadinanza per motivi politici.
Leggi di più...- inammissibilita' della questione·
- sent. 239/75 a. giudizio di legittimita' costituzionale in via principale·
- assunzione a parametro dell'art. 22 della costituzione·
- violazioni deducibili·
- ricorsi delle regioni e delle provincie·
- lesione della sfera di competenza costituzionalmente garantita·
- esclusione·
- impugnabilita' del r.d.l. 10 gennaio 1926, n. 16, solo in via incidentale.