Art. 10. Composizione del consiglio dell'ordine ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 LUGLIO 2005, N. 169)) ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 LUGLIO 2005, N. 169))
La maggioranza dei componenti il consiglio deve essere costituita da iscritti all'albo non aventi rapporti di lavoro dipendente pubblico o privato al momento delle elezioni.
Il consiglio uscente rimane in carica fino all'insediamento del nuovo consiglio.
La maggioranza dei componenti il consiglio deve essere costituita da iscritti all'albo non aventi rapporti di lavoro dipendente pubblico o privato al momento delle elezioni.
Il consiglio uscente rimane in carica fino all'insediamento del nuovo consiglio.