Articolo 10 della Legge 7 gennaio 1976, n. 3
Articolo 9Articolo 11
Versione
5 febbraio 1976
>
Versione
10 marzo 1992
>
Versione
26 agosto 2005
Art. 10. Composizione del consiglio dell'ordine ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 LUGLIO 2005, N. 169)) ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 LUGLIO 2005, N. 169))
La maggioranza dei componenti il consiglio deve essere costituita da iscritti all'albo non aventi rapporti di lavoro dipendente pubblico o privato al momento delle elezioni.
Il consiglio uscente rimane in carica fino all'insediamento del nuovo consiglio.
Entrata in vigore il 26 agosto 2005
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente