Articolo 21 - Tariffa Professionale per i Ragionieri Professionali
Articolo 20Articolo 22
Versione
8 dicembre 1974
Art. 21.
Prestazioni varie


Le prestazioni singole di concetto ed esecutive non specificatamente previste nel successivo capo III, anche se accessorie, sono retribuite separatamente.
Gli onorari per le consultazioni, sessioni e congressi si intendono riferiti a prestazioni di durata normale. Per quelle di maggiore durata gli onorari sono maggiorati a discrezione.


I. - Consultazioni, conferenze, sessioni, congressi (per ogni ora e frazione di ora):









Parte di provvedimento in formato grafico
Entrata in vigore il 8 dicembre 1974
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