Art. 1. 1. In esito al referendum di cui in premessa, nel testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 , sono abrogate le seguenti disposizioni:
articolo 4,
terzo comma, limitatamente alle parole "attribuire preferenze, per";
articolo 58,
secondo comma, limitatamente alle parole "e indicando in ogni caso le modalita' e il numero dei voti di preferenza che l'elettore ha facolta' di esprimere";
articolo 59,
secondo comma, limitatamente alle parole "Il numero delle preferenze e' di tre, se i deputati da eleggere sono fino a 15; di quattro, da 16 in poi.";
articolo 60,
primo comma, limitatamente alle parole "nelle apposite righe tracciate" e limitatamente alle parole "dei candidati preferiti, compresi nella lista medesima";
sesto comma: "Se l'elettore non abbia indicato alcun contrassegno di lista ma abbia scritto una o piu' preferenze per candidati compresi tutti nella medesima lista, s'intende che abbia votato la lista alla quale appartengono i preferiti.";
settimo comma: "Se l'elettore abbia segnato piu' di un contrassegno di lista, ma abbia scritto una o piu' preferenze per candidati appartenenti ad una soltanto di tali liste, il voto e' attribuito alla lista cui appartengono i candidati indicati.";
ottavo comma, limitatamente alle parole "al numero stabilito per il collegio" e limitatamente alle parole "Rimangono valide le prime.";
articolo 61;
articolo 68,
primo comma, punto 1), limitatamente alle parole "il numero progressivo della lista per la quale e' dato il voto ed il cognome dei candidati ai quali e' attribuita" e limitatamente alle parole "o il numero dei candidati stessi nella rispettiva lista secondo l'ordine di presentazione,";
articolo 76,
primo comma, n. 1), limitatamente alla parola "61,".
2. L'abrogazione di cui al comma 1 ha effetto a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il testo dell' art. 75 della Costituzione e' il seguente:
"Art. 75. - E' indetto referendum popolare per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedano cinquecentomila elettori o cinque consigli regionali.
Non e' ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.
Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.
La proposta soggetta al referendum e' approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se e' raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
La legge determina le modalita' di attuazione del refer- endum".
- Il testo dell' art. 37 della legge n. 352/1970 (Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo) e' il seguente:
"Art. 37. - Qualora il risultato del referendum sia favorevole all'abrogazione di una legge, o di un atto avente forza di legge, o di singole disposizioni di essi, il Presidente della Repubblica, con proprio decreto, dichiara l'avvenuta abrogazione della legge, o dell'atto avente forza di legge, o delle disposizioni suddette.
Il decreto e' pubblicato immediatamente nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana.
L'abrogazione ha effetto a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale. Il Presidente della Repubblica nel decreto stesso, su proposta del Ministro interessato, pre- via deliberazione del Consiglio dei Ministri, puo' ritardare l'entrata in vigore dell'abrogazione per un termine non superiore a sessanta giorni dalla data della pubblicazione".
Note all'art. 1:
- Gli articoli 4, 58, 59, 60, 68 e 76 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con D.P.R. n. 361/1957 , come modificati dal decreto qui pubblicato, sono cosi' formulati:
"Art. 4. - L'esercizio del voto e' un obbligo al quale nessun cittadino puo' sottrarsi senza venir meno ad un suo preciso dovere verso il Paese.
Ogni elettore dispone di un voto di lista.
Egli ha facolta' di determinare l'ordine dei candidati compresi nella lista votata, nei limiti e con le modalita' stabiliti dal presente testo unico".
"Art. 58. - Riconosciuta l'identita' personale dell'elettore, il presidente stacca il tagliando dal certificato elettorale comprovante l'esercizio del diritto di voto, da conservarsi in apposito plico, estrae dalla cassetta una scheda e la consegna all'elettore opportunamente piegata insieme con la matita copiativa, leggendo ad alta voce il numero scritto sull'appendice che uno degli scrutatori o il segretario segna sulla lista elettorale autenticata dalla commissione elettorale mandamentale, nell'apposita colonna accanto al nome dell'elettore. Questi puo' accertarsi che il numero segnato sia uguale a quello della scheda.
L'elettore deve recarsi ad uno degli appositi tavoli e, senza che sia avvicinato da alcuno, votare tracciando sulla scheda, con la matita, un segno sul contrassegno corrispondente alla lista da lui prescelta o comunque nel rettangolo che lo contiene. Con la stessa matita indica il voto di preferenza con le modalita' e nei limiti stabiliti dagli articoli 59, 60 e 61. L'elettore deve poi piegare la scheda secondo le linee in essa tracciate e chiuderla inumidendone la parte gommata. Di queste operazioni il presidente gli da' preventive istruzioni, astenendosi da ogni esemplificazione.
Compiuta l'operazione di voto, l'elettore consegna al presidente la scheda chiusa e la matita. Il presidente constata la chiusura della scheda e, ove questa non sia chiusa, invita l'elettore a chiuderla, facendolo rientrare in cabina; ne verifica l'identita' esaminando la firma e il bollo, e confrontando il numero scritto sull'appendice con quello scritto sulla lista; ne distacca l'appendice seguendo la linea tratteggiata e pone la scheda stessa nell'urna.
Uno dei membri dell'ufficio accerta che l'elettore ha votato, apponendo la propria firma accanto al nome di lui nella apposita colonna della lista sopraindicata.
Le schede mancanti dell'appendice o prive di numero, di bollo o della firma dello scrutatore non sono poste nell'urna, e gli elettori che le abbiano presentate non possono piu' votare. Esse sono vidimate immediatamente dal presidente e da almeno due scrutatori ed allegate al processo verbale, il quale fa anche menzione speciale degli elettori che, dopo ricevuta la scheda, non l'abbiano riconsegnata".
"Art. 59. - Una scheda valida rappresenta un voto di lista.
L'elettore puo' manifestare la preferenza esclusivamente per candidati della lista da lui votata.
Il voto di preferenza deve essere espresso anche quando l'elettore intenda attribuirlo ai candidati che, per effetto dell'ordine di precedenza indicato al n. 2 dell'art. 24, siano in testa alla lista votata.
Sono nulle le preferenze nelle quali il candidato non sia designato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato della stessa lista".
"Art. 60. - Il voto di preferenza si esprime scrivendo con la matita copiativa, a fianco del contrassegno della lista votata, il nome e cognome o solo il cognome. In caso di identita' di cognome tra candidati, deve scriversi sempre il nome e cognome e, ove occorra, data e luogo di nascita.
Qualora il candidato abbia due cognomi, l'elettore, nel dare la preferenza, puo' scriverne uno dei due.
L'indicazione deve contenere, a tutti gli effetti, entrambi i cognomi quando vi sia possibilita' di confusione fra piu' candidati.
Sono, comunque, efficaci le preferenze espresse nominativamente in uno spazio diverso da quello posto a fianco del contrassegno votato, che si riferiscano a candidati della lista votata.
Le preferenze per candidati compresi in liste di altri collegi sono inefficaci.
Sono, altresi', inefficaci le preferenze per candidati compresi in una lista diversa da quella votata.
Le preferenze espresse in eccedenza sono nulle".
"Art. 68. - Compiute le operazioni di cui all'articolo precedente, il presidente:
1) procede allo spoglio dei voti: uno scrutatore, designato dalla sorte, estrae successivamente dall'urna ciascuna scheda e la consegna al presidente. Questi enuncia ad alta voce il contrassegno e, ove occorra, la preferenza e passa la scheda ad un altro scrutatore, il quale, insieme con il segretario, prende nota del numero dei voti di ciascuna lista e dei voti di preferenza. Il segretario proclama ad alta voce i voti di lista e i voti di preferenza. Un terzo scrutatore pone la scheda, il cui voto e' stato spogliato, nella cassetta dalla quale furono tolte le schede non usate. E' vietato estrarre dall'urna una scheda, se quella precedentemente estratta non sia stata posta nella cassetta, dopo spogliato il voto. Le schede possono essere toccate soltanto dai componenti del seggio.
2) conta il numero delle schede spogliate e riscontra se corrisponda tanto al numero dei votanti quanto al numero dei voti validi riportati complessivamente dalle liste dei candidati, sommato a quello dei voti di lista nulli e dei voti di lista contestati, siano stati essi provvisoriamente assegnati o non assegnati.
3) accerta la corrispondenza numerica delle cifre segnate nelle varie colonne del prospetto del verbale col numero dei votanti e degli iscritti e, in caso di discordanza, ne indica la ragione.
Tutte queste operazioni devono essere compiute nell'ordine indicato: del compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi menzione nel verbale".
"Art. 76. - L'ufficio centrale circoscrizionale, costituito ai termini dell'art. 13, procede, entro quarantotto ore dal ricevimento degli atti, con l'assistenza del cancelliere, alle operazioni seguenti:
1) fa lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni in conformita' dell'art. 73, osservando, in quanto siano applicabili, le disposizioni degli articoli 59, 60, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 74 e 75;
2) procede, per ogni sezione, al riesame delle schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati e, tenendo presenti le annotazioni riportate a verbale e le proteste e reclami presentati in proposito, decide, ai fini della proclamazione, sull'assegnazione o meno dei voti relativi. Un estratto del verbale concernente tali operazioni deve essere rimesso alla segreteria del comune dove ha sede la sezione. Ove il numero delle schede contestate lo renda necessario, il presidente della corte d'appello o del tribunale, a richiesta del presidente dell'ufficio centrale circoscrizionale, aggrega, ai fini delle operazioni del presente numero, all'ufficio stesso altri magistrati, nel numero necessario per il piu' sollecito espletamento delle operazioni.
Ultimato il riesame, il presidente dell'ufficio centrale circoscrizionale fara' chiudere per ogni sezione le schede riesaminate, assegnate e non assegnate, in unico plico che - suggellato e firmato dai componenti dell'ufficio medesimo - verra' allegato all'esemplare del verbale di cui al comma quarto dell'art. 81.
Un estratto del verbale contenente tali operazioni deve essere rimesso alla segreteria del comune dove ha sede la sezione".
- L'art. 61 del testo unico sopra citato, abrogato dal decreto qui pubblicato, era cosi' formulato:
"Art. 61. - L'indicazione delle preferenze puo' essere fatta scrivendo, invece dei cognomi, i numeri coi quali sono contrassegnati nella lista i candidati preferiti; tali preferenze sono efficaci purche' siano comprese nello spazio a fianco del contrassegno votato.
Se l'elettore non abbia indicato alcun contrassegno di lista, ma abbia espresso le preferenze mediante numeri nello spazio posto a fianco di un contrassegno, si intende che abbia votato la lista alla quale appartiene il contrassegno medesimo.
Le preferenze espresse in numeri sulla stessa riga sono nulle se ne derivi incertezza; tuttavia sono valide agli effetti dell'attribuzione del voto di lista a norma del comma precedente".
articolo 4,
terzo comma, limitatamente alle parole "attribuire preferenze, per";
articolo 58,
secondo comma, limitatamente alle parole "e indicando in ogni caso le modalita' e il numero dei voti di preferenza che l'elettore ha facolta' di esprimere";
articolo 59,
secondo comma, limitatamente alle parole "Il numero delle preferenze e' di tre, se i deputati da eleggere sono fino a 15; di quattro, da 16 in poi.";
articolo 60,
primo comma, limitatamente alle parole "nelle apposite righe tracciate" e limitatamente alle parole "dei candidati preferiti, compresi nella lista medesima";
sesto comma: "Se l'elettore non abbia indicato alcun contrassegno di lista ma abbia scritto una o piu' preferenze per candidati compresi tutti nella medesima lista, s'intende che abbia votato la lista alla quale appartengono i preferiti.";
settimo comma: "Se l'elettore abbia segnato piu' di un contrassegno di lista, ma abbia scritto una o piu' preferenze per candidati appartenenti ad una soltanto di tali liste, il voto e' attribuito alla lista cui appartengono i candidati indicati.";
ottavo comma, limitatamente alle parole "al numero stabilito per il collegio" e limitatamente alle parole "Rimangono valide le prime.";
articolo 61;
articolo 68,
primo comma, punto 1), limitatamente alle parole "il numero progressivo della lista per la quale e' dato il voto ed il cognome dei candidati ai quali e' attribuita" e limitatamente alle parole "o il numero dei candidati stessi nella rispettiva lista secondo l'ordine di presentazione,";
articolo 76,
primo comma, n. 1), limitatamente alla parola "61,".
2. L'abrogazione di cui al comma 1 ha effetto a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il testo dell' art. 75 della Costituzione e' il seguente:
"Art. 75. - E' indetto referendum popolare per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedano cinquecentomila elettori o cinque consigli regionali.
Non e' ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.
Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.
La proposta soggetta al referendum e' approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se e' raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
La legge determina le modalita' di attuazione del refer- endum".
- Il testo dell' art. 37 della legge n. 352/1970 (Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo) e' il seguente:
"Art. 37. - Qualora il risultato del referendum sia favorevole all'abrogazione di una legge, o di un atto avente forza di legge, o di singole disposizioni di essi, il Presidente della Repubblica, con proprio decreto, dichiara l'avvenuta abrogazione della legge, o dell'atto avente forza di legge, o delle disposizioni suddette.
Il decreto e' pubblicato immediatamente nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana.
L'abrogazione ha effetto a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale. Il Presidente della Repubblica nel decreto stesso, su proposta del Ministro interessato, pre- via deliberazione del Consiglio dei Ministri, puo' ritardare l'entrata in vigore dell'abrogazione per un termine non superiore a sessanta giorni dalla data della pubblicazione".
Note all'art. 1:
- Gli articoli 4, 58, 59, 60, 68 e 76 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con D.P.R. n. 361/1957 , come modificati dal decreto qui pubblicato, sono cosi' formulati:
"Art. 4. - L'esercizio del voto e' un obbligo al quale nessun cittadino puo' sottrarsi senza venir meno ad un suo preciso dovere verso il Paese.
Ogni elettore dispone di un voto di lista.
Egli ha facolta' di determinare l'ordine dei candidati compresi nella lista votata, nei limiti e con le modalita' stabiliti dal presente testo unico".
"Art. 58. - Riconosciuta l'identita' personale dell'elettore, il presidente stacca il tagliando dal certificato elettorale comprovante l'esercizio del diritto di voto, da conservarsi in apposito plico, estrae dalla cassetta una scheda e la consegna all'elettore opportunamente piegata insieme con la matita copiativa, leggendo ad alta voce il numero scritto sull'appendice che uno degli scrutatori o il segretario segna sulla lista elettorale autenticata dalla commissione elettorale mandamentale, nell'apposita colonna accanto al nome dell'elettore. Questi puo' accertarsi che il numero segnato sia uguale a quello della scheda.
L'elettore deve recarsi ad uno degli appositi tavoli e, senza che sia avvicinato da alcuno, votare tracciando sulla scheda, con la matita, un segno sul contrassegno corrispondente alla lista da lui prescelta o comunque nel rettangolo che lo contiene. Con la stessa matita indica il voto di preferenza con le modalita' e nei limiti stabiliti dagli articoli 59, 60 e 61. L'elettore deve poi piegare la scheda secondo le linee in essa tracciate e chiuderla inumidendone la parte gommata. Di queste operazioni il presidente gli da' preventive istruzioni, astenendosi da ogni esemplificazione.
Compiuta l'operazione di voto, l'elettore consegna al presidente la scheda chiusa e la matita. Il presidente constata la chiusura della scheda e, ove questa non sia chiusa, invita l'elettore a chiuderla, facendolo rientrare in cabina; ne verifica l'identita' esaminando la firma e il bollo, e confrontando il numero scritto sull'appendice con quello scritto sulla lista; ne distacca l'appendice seguendo la linea tratteggiata e pone la scheda stessa nell'urna.
Uno dei membri dell'ufficio accerta che l'elettore ha votato, apponendo la propria firma accanto al nome di lui nella apposita colonna della lista sopraindicata.
Le schede mancanti dell'appendice o prive di numero, di bollo o della firma dello scrutatore non sono poste nell'urna, e gli elettori che le abbiano presentate non possono piu' votare. Esse sono vidimate immediatamente dal presidente e da almeno due scrutatori ed allegate al processo verbale, il quale fa anche menzione speciale degli elettori che, dopo ricevuta la scheda, non l'abbiano riconsegnata".
"Art. 59. - Una scheda valida rappresenta un voto di lista.
L'elettore puo' manifestare la preferenza esclusivamente per candidati della lista da lui votata.
Il voto di preferenza deve essere espresso anche quando l'elettore intenda attribuirlo ai candidati che, per effetto dell'ordine di precedenza indicato al n. 2 dell'art. 24, siano in testa alla lista votata.
Sono nulle le preferenze nelle quali il candidato non sia designato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato della stessa lista".
"Art. 60. - Il voto di preferenza si esprime scrivendo con la matita copiativa, a fianco del contrassegno della lista votata, il nome e cognome o solo il cognome. In caso di identita' di cognome tra candidati, deve scriversi sempre il nome e cognome e, ove occorra, data e luogo di nascita.
Qualora il candidato abbia due cognomi, l'elettore, nel dare la preferenza, puo' scriverne uno dei due.
L'indicazione deve contenere, a tutti gli effetti, entrambi i cognomi quando vi sia possibilita' di confusione fra piu' candidati.
Sono, comunque, efficaci le preferenze espresse nominativamente in uno spazio diverso da quello posto a fianco del contrassegno votato, che si riferiscano a candidati della lista votata.
Le preferenze per candidati compresi in liste di altri collegi sono inefficaci.
Sono, altresi', inefficaci le preferenze per candidati compresi in una lista diversa da quella votata.
Le preferenze espresse in eccedenza sono nulle".
"Art. 68. - Compiute le operazioni di cui all'articolo precedente, il presidente:
1) procede allo spoglio dei voti: uno scrutatore, designato dalla sorte, estrae successivamente dall'urna ciascuna scheda e la consegna al presidente. Questi enuncia ad alta voce il contrassegno e, ove occorra, la preferenza e passa la scheda ad un altro scrutatore, il quale, insieme con il segretario, prende nota del numero dei voti di ciascuna lista e dei voti di preferenza. Il segretario proclama ad alta voce i voti di lista e i voti di preferenza. Un terzo scrutatore pone la scheda, il cui voto e' stato spogliato, nella cassetta dalla quale furono tolte le schede non usate. E' vietato estrarre dall'urna una scheda, se quella precedentemente estratta non sia stata posta nella cassetta, dopo spogliato il voto. Le schede possono essere toccate soltanto dai componenti del seggio.
2) conta il numero delle schede spogliate e riscontra se corrisponda tanto al numero dei votanti quanto al numero dei voti validi riportati complessivamente dalle liste dei candidati, sommato a quello dei voti di lista nulli e dei voti di lista contestati, siano stati essi provvisoriamente assegnati o non assegnati.
3) accerta la corrispondenza numerica delle cifre segnate nelle varie colonne del prospetto del verbale col numero dei votanti e degli iscritti e, in caso di discordanza, ne indica la ragione.
Tutte queste operazioni devono essere compiute nell'ordine indicato: del compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi menzione nel verbale".
"Art. 76. - L'ufficio centrale circoscrizionale, costituito ai termini dell'art. 13, procede, entro quarantotto ore dal ricevimento degli atti, con l'assistenza del cancelliere, alle operazioni seguenti:
1) fa lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni in conformita' dell'art. 73, osservando, in quanto siano applicabili, le disposizioni degli articoli 59, 60, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 74 e 75;
2) procede, per ogni sezione, al riesame delle schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati e, tenendo presenti le annotazioni riportate a verbale e le proteste e reclami presentati in proposito, decide, ai fini della proclamazione, sull'assegnazione o meno dei voti relativi. Un estratto del verbale concernente tali operazioni deve essere rimesso alla segreteria del comune dove ha sede la sezione. Ove il numero delle schede contestate lo renda necessario, il presidente della corte d'appello o del tribunale, a richiesta del presidente dell'ufficio centrale circoscrizionale, aggrega, ai fini delle operazioni del presente numero, all'ufficio stesso altri magistrati, nel numero necessario per il piu' sollecito espletamento delle operazioni.
Ultimato il riesame, il presidente dell'ufficio centrale circoscrizionale fara' chiudere per ogni sezione le schede riesaminate, assegnate e non assegnate, in unico plico che - suggellato e firmato dai componenti dell'ufficio medesimo - verra' allegato all'esemplare del verbale di cui al comma quarto dell'art. 81.
Un estratto del verbale contenente tali operazioni deve essere rimesso alla segreteria del comune dove ha sede la sezione".
- L'art. 61 del testo unico sopra citato, abrogato dal decreto qui pubblicato, era cosi' formulato:
"Art. 61. - L'indicazione delle preferenze puo' essere fatta scrivendo, invece dei cognomi, i numeri coi quali sono contrassegnati nella lista i candidati preferiti; tali preferenze sono efficaci purche' siano comprese nello spazio a fianco del contrassegno votato.
Se l'elettore non abbia indicato alcun contrassegno di lista, ma abbia espresso le preferenze mediante numeri nello spazio posto a fianco di un contrassegno, si intende che abbia votato la lista alla quale appartiene il contrassegno medesimo.
Le preferenze espresse in numeri sulla stessa riga sono nulle se ne derivi incertezza; tuttavia sono valide agli effetti dell'attribuzione del voto di lista a norma del comma precedente".