Art. 11.
Norme urgenti in materia di mobilita', accoglienza e guide turistiche
1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo e ((con)) la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, redige e adotta il piano straordinario della mobilita' turistica. Tale piano favorisce la fruibilita' del patrimonio culturale con particolare attenzione alle destinazioni minori ((, al Sud Italia e alle aree interne del Paese)) .
2. Per promuovere la realizzazione di circuiti nazionali di eccellenza a sostegno dell'offerta turistica e del sistema Italia e accelerare il rilascio da parte delle amministrazioni competenti dei relativi permessi, nulla osta, autorizzazioni, licenze e atti di assenso comunque denominati, il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, in qualita' di amministrazione procedente, convoca apposite conferenze di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 , e successive modificazioni.
3. Per le medesime finalita' di cui al comma 2 e per favorire la realizzazione di percorsi pedonali, ((ciclabili, equestri, mototuristici, fluviali e ferroviari)) , le case cantoniere, i caselli e le stazioni ferroviarie o marittime, le fortificazioni e i fari, nonche' ulteriori immobili di appartenenza pubblica non utilizzati o non utilizzabili a scopi istituzionali, possono essere concessi in uso gratuito ((, con acquisizione delle eventuali migliorie, senza corresponsione di alcun corrispettivo, al momento della restituzione del bene, mediante procedura ad evidenza pubblica nella quale sia riconosciuta adeguata rilevanza agli elementi di sostenibilita' ambientale, efficienza energetica e valutazione dell'opportunita' turistica,)) a imprese, cooperative e associazioni, costituite in prevalenza da ((soggetti fino a quaranta anni)) , con oneri di manutenzione straordinaria a carico del concessionario. Il termine di durata della concessione non puo' essere superiore ((a nove anni, rinnovabili per altri nove anni, tenendo in considerazione le spese di investimento sostenute)) .
(( 3-bis. Per le finalita' di cui al comma 3, le agevolazioni di cui all' articolo 2 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185 , e successive modificazioni, si applicano anche alle societa' cooperative.
3-ter. Al fine di potenziare l'offerta turistico-culturale e di valorizzare con azioni congiunte il paesaggio e il patrimonio storico-artistico della nazione, nell'ambito del Piano strategico nazionale per lo sviluppo del turismo in Italia, assumono priorita' i progetti di valorizzazione del paesaggio, anche tramite l'ideazione e la realizzazione di itinerari turistico-culturali dedicati, inseriti nei circuiti nazionali di cui al comma 2 e nei percorsi di cui al comma 3. Gli itinerari sono finalizzati a mettere in rete i siti di interesse culturale e paesaggistico presenti in diversi territori, migliorandone la fruizione pubblica. A tal fine, le regioni e gli enti locali, singoli o associati, predispongono, d'intesa con il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo e con il Ministero dello sviluppo economico, appositi progetti, elaborati sulla base dell'analisi dei territori e della mappatura delle risorse nonche' della progettazione di interventi concreti e mirati a favorire l'integrazione turistica )) 4. All' articolo 3, comma 3, della legge 6 agosto 2013, n. 97 , le parole: «novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «il 31 ottobre 2014», ((e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole)) : «, nonche', previa intesa in sede di Conferenza Unificata, i requisiti necessari ad ottenere tale abilitazione e la disciplina del procedimento di rilascio.».
5. Dall'attuazione del presente articolo non ((devono derivare)) nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Norme urgenti in materia di mobilita', accoglienza e guide turistiche
1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo e ((con)) la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, redige e adotta il piano straordinario della mobilita' turistica. Tale piano favorisce la fruibilita' del patrimonio culturale con particolare attenzione alle destinazioni minori ((, al Sud Italia e alle aree interne del Paese)) .
2. Per promuovere la realizzazione di circuiti nazionali di eccellenza a sostegno dell'offerta turistica e del sistema Italia e accelerare il rilascio da parte delle amministrazioni competenti dei relativi permessi, nulla osta, autorizzazioni, licenze e atti di assenso comunque denominati, il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, in qualita' di amministrazione procedente, convoca apposite conferenze di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 , e successive modificazioni.
3. Per le medesime finalita' di cui al comma 2 e per favorire la realizzazione di percorsi pedonali, ((ciclabili, equestri, mototuristici, fluviali e ferroviari)) , le case cantoniere, i caselli e le stazioni ferroviarie o marittime, le fortificazioni e i fari, nonche' ulteriori immobili di appartenenza pubblica non utilizzati o non utilizzabili a scopi istituzionali, possono essere concessi in uso gratuito ((, con acquisizione delle eventuali migliorie, senza corresponsione di alcun corrispettivo, al momento della restituzione del bene, mediante procedura ad evidenza pubblica nella quale sia riconosciuta adeguata rilevanza agli elementi di sostenibilita' ambientale, efficienza energetica e valutazione dell'opportunita' turistica,)) a imprese, cooperative e associazioni, costituite in prevalenza da ((soggetti fino a quaranta anni)) , con oneri di manutenzione straordinaria a carico del concessionario. Il termine di durata della concessione non puo' essere superiore ((a nove anni, rinnovabili per altri nove anni, tenendo in considerazione le spese di investimento sostenute)) .
(( 3-bis. Per le finalita' di cui al comma 3, le agevolazioni di cui all' articolo 2 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185 , e successive modificazioni, si applicano anche alle societa' cooperative.
3-ter. Al fine di potenziare l'offerta turistico-culturale e di valorizzare con azioni congiunte il paesaggio e il patrimonio storico-artistico della nazione, nell'ambito del Piano strategico nazionale per lo sviluppo del turismo in Italia, assumono priorita' i progetti di valorizzazione del paesaggio, anche tramite l'ideazione e la realizzazione di itinerari turistico-culturali dedicati, inseriti nei circuiti nazionali di cui al comma 2 e nei percorsi di cui al comma 3. Gli itinerari sono finalizzati a mettere in rete i siti di interesse culturale e paesaggistico presenti in diversi territori, migliorandone la fruizione pubblica. A tal fine, le regioni e gli enti locali, singoli o associati, predispongono, d'intesa con il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo e con il Ministero dello sviluppo economico, appositi progetti, elaborati sulla base dell'analisi dei territori e della mappatura delle risorse nonche' della progettazione di interventi concreti e mirati a favorire l'integrazione turistica )) 4. All' articolo 3, comma 3, della legge 6 agosto 2013, n. 97 , le parole: «novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «il 31 ottobre 2014», ((e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole)) : «, nonche', previa intesa in sede di Conferenza Unificata, i requisiti necessari ad ottenere tale abilitazione e la disciplina del procedimento di rilascio.».
5. Dall'attuazione del presente articolo non ((devono derivare)) nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.