Articolo 9 del Decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857
Articolo 8Articolo 10
Versione
30 dicembre 1976
>
Versione
1 gennaio 2006
Art. 9. ((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D. LGS. 7 SETTEMBRE 2005, N. 209))
Entrata in vigore il 1 gennaio 2006
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente