Articolo 9 - Accordo della Legge 18 marzo 2008, n. 55
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9 aprile 2008
ARTICOLO 9
Sviluppo del commercio e dei mercati

Le Parti incoraggiano il commercio e gli investimenti nelle infrastrutture di navigazione satellitare europee e coreane, nelle relative attrezzature, negli elementi locali di GALILEO e nelle loro applicazioni.
A tal fine le Parti promuovono la sensibilizzazione del pubblico alle attivita' di navigazione satellitare GALILEO, individuano gli ostacoli che potenzialmente si frappongono all'espansione delle applicazioni GNSS e prendono i provvedimenti adeguati per agevolare tale espansione.
Per individuare e rispondere efficacemente alle esigenze degli utilizzatori, le Parti contraenti studieranno la possibilita' di istituire un forum comune degli utenti GNSS.
Il presente accordo lascia impregiudicati i diritti e gli obblighi assunti dalle Parti in virtu' dell'accordo di Marrakech che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio.
Entrata in vigore il 9 aprile 2008
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