Articolo 1 del Regio decreto 5 gennaio 1928, n. 15
Versione
9 febbraio 1928
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2 novembre 1946
Art. 1.
VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtu' dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383 ;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I comuni di Lombardore e Rivarossa, in provincia di Torino, sono riuniti in unico Comune denominato «Lombardore». ((1))

Le condizioni di tale unione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148 , saranno determinate dal prefetto, sentita la Giunta Provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 5 gennaio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

Mussolini.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Registrato alla Corte dei conti, addi' 24 gennaio 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 268, foglio 170. - Sirovich.

--------------- AGGIORNAMENTO (1)
Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 20 settembre 1946, n. 252 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il comune di Rivarossa, aggregato con regio decreto 5 gennaio 1928, n. 15 , al comune di Lombardore, e' ricostituito con la circoscrizione preesistente all'entrata in vigore del decreto medesimo".
Entrata in vigore il 2 novembre 1946
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