Articolo 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1968, n. 1612
Versione
26 luglio 1969
Art. 1. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132 , recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera.
Visto il decreto del medico provinciale di Asti in data 18 giugno 1968, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanita', l'ospedale "Santo Spirito" di Nizza Monferrato e' stato classificato ospedale generale di zona a norma degli articoli 19, 20, 21 e 54 della citata legge n. 132;
Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa e l'art. 2 dello statuto dell'ente;
Sulla proposta del Ministro per la sanita', di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale "Santo Spirito", con sede in Nizza Monferrato (Asti), di cui alle premesse, e' dichiarato ente ospedaliero.
Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto e composto come segue:
un membro eletto dal consiglio provinciale di Asti;
tre membri eletti dal consiglio comunale di Nizza Monferrato;
due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente approvato con regio decreto 26 settembre 1877.

Entrata in vigore il 26 luglio 1969
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente