Articolo 8 del Decreto legislativo 18 novembre 2005, n. 247
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2 dicembre 2005
Art. 8. Consolidato nazionale 1. All'articolo 117 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2:
1) la parola: «precedente» e' soppressa;
2) la lettera b) e' sostituita dalla seguente: «b) di esercitare nel territorio dello Stato un'attivita' d'impresa, come definita dall'articolo 55, mediante una stabile organizzazione, come definita dall'articolo 162, nel cui patrimonio sia compresa la partecipazione in ciascuna societa' controllata.»;
b) al comma 3, le parole: «all'art. 120» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 1».
2. All'articolo 118 del testo unico, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. Ai fini della determinazione del credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero di cui all'articolo 165:
a) per reddito complessivo deve intendersi il reddito complessivo globale;
b) la quota di imposta italiana fino a concorrenza della quale e' accreditabile l'imposta estera e' calcolata separatamente per ciascuno dei soggetti partecipanti al consolidato, e per ciascuno Stato;
c) nelle ipotesi di interruzione della tassazione di gruppo prima del compimento del triennio o di mancato rinnovo dell'opzione il diritto al riporto in avanti e all'indietro dell'eccedenza di cui all'articolo 165, comma 6, compete ai soggetti che hanno prodotto i redditi all'estero.».
3. All'articolo 119, comma 1, lettera d), del testo unico, le parole: «sesto mese del» sono sostituite dalle seguenti: «ventesimo giorno del sesto mese successivo alla chiusura del periodo d'imposta precedente al».
4. All'articolo 123 del testo unico, dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente: «2-bis. Le perdite fiscali di cui all'articolo 118, comma 2, non possono essere utilizzate per compensare le plusvalenze realizzate dal cedente a seguito del trasferimento dei beni effettuato secondo il regime di neutralita' fiscale di cui al comma 1.».
5. All'articolo 124 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo la parola: «aumentato» e' inserita la seguente: «o diminuito» e dopo le parole: «interessi passivi dedotti» sono inserite le seguenti: «o non dedotti»;
b) al comma 4, le parole «all'articolo 123» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 122» e dopo le parole: «le hanno prodotte» sono inserite le seguenti: «, al netto di quelle utilizzate,».
6. All'articolo 127 del testo unico sono appartate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. La societa' o l'ente controllante e' responsabile:
a) per la maggiore imposta accertata e per gli interessi relativi, riferita al reddito complessivo globale risultante dalla dichiarazione di cui all'articolo 122;
b) per le somme che risultano dovute, con riferimento alla medesima dichiarazione, a seguito dell'attivita' di controllo prevista dall' articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , riferita alle dichiarazioni dei redditi propria di ciascun soggetto che partecipa al consolidato e dell'attivita' di liquidazione di cui all'articolo 36-bis del medesimo decreto;
c) per l'adempimento degli obblighi connessi alla determinazione del reddito complessivo globale di cui all'articolo 122;
d) solidalmente per il pagamento di una somma pari alla sanzione di cui alla lettera b) del comma 2 irrogata al soggetto che ha commesso la violazione.»;
b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Ciascuna societa' controllata che partecipa al consolidato e' responsabile:
a) solidalmente con l'ente o societa' controllante per la maggiore imposta accertata e per gli interessi relativi, riferita al reddito complessivo globale risultante dalla dichiarazione di cui all'articolo 122, in conseguenza della rettifica operata sul proprio reddito imponibile, e per le somme che risultano dovute, con riferimento alla medesima dichiarazione, a seguito dell'attivita' di controllo prevista dall' articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , e dell'attivita' di liquidazione di cui all'articolo 36-bis del medesimo decreto, in conseguenza della rettifica operata sulla propria dichiarazione dei redditi;
b) per la sanzione correlata alla maggiore imposta accertata riferita al reddito complessivo globale risultante dalla dichiarazione di cui all'articolo 122, in conseguenza della rettifica operata sul proprio reddito imponibile, e alle somme che risultano dovute con riferimento alla medesima dichiarazione, a seguito dell'attivita' di controllo prevista dall' articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , e dell'attivita' di liquidazione di cui all'articolo 36-bis del medesimo decreto, in conseguenza della rettifica operata sulla propria dichiarazione dei redditi;
c) per le sanzioni diverse da quelle di cui alla lettera b).»;
c) il comma 3 e' abrogato.
7. Le disposizioni del testo unico, come modificate dal presente articolo, hanno effetto per i periodi di imposta che iniziano a decorrere dal 1° gennaio 2004, salvo le disposizioni degli articoli 118 e 123 che hanno effetto per i periodi di imposta che iniziano a decorrere dal 1° gennaio 2005 e quelle dell'articolo 119 che hanno effetto per i periodi di imposta che iniziano a decorrere dal 1° gennaio 2006.
Note all'art. 8:
- Si riporta il testo dell'art. 117 del testo unico delle imposte sui redditi come modificato dal presente decreto legislativo:
«Art. 117 (Soggetti ammessi alla tassazione di gruppo di imprese controllate residenti). - 1. La societa' o l'ente controllante e ciascuna societa' controllata rientranti fra i soggetti di cui all'art. 73, comma 1, lettere a) e b), fra i quali sussiste il rapporto di controllo di cui all' art. 2359, comma 1, numero 1), del codice civile , con i requisiti di cui all'art. 120, possono congiuntamente esercitare l'opzione per la tassazione di gruppo.
2. I soggetti di cui all'art. 73, comma 1, lettera d), possono esercitare l'opzione di cui al comma 1 solo in qualita' di controllanti ed a condizione:
a) di essere residenti in Paesi con i quali e' in vigore un accordo per evitare la doppia imposizione;
b) di esercitare nel territorio dello Stato un'attivita' d'impresa, come definita dall'art. 55, mediante una stabile organizzazione, come definita dall'art. 162, nel cui patrimonio sia compresa la partecipazione in ciascuna societa' controllata.
3. Permanendo il requisito del controllo di cui al comma 1, l'opzione ha durata per tre esercizi sociali ed e' irrevocabile. Nel caso venga meno tale requisito si determinano le conseguenze di cui all'art. 124.».
- Si riporta il testo dell'art. 118 del testo unico delle imposte sui redditi come modificato dal presente decreto legislativo:
«Art. 118 (Effetti dell'esercizio dell'opzione). - 1.
L'esercizio dell'opzione per la tassazione di gruppo di cui all'art. 117 comporta la determinazione di un reddito complessivo globale corrispondente alla somma algebrica dei redditi complessivi netti da considerare, quanto alle societa' controllate, per l'intero importo indipendentemente dalla quota di partecipazione riferibile al soggetto controllante. Al soggetto controllante compete il riporto a nuovo della eventuale perdita risultante dalla somma algebrica degli imponibili, la liquidazione dell'unica imposta dovuta o dell'unica eccedenza rimborsabile o riportabile a nuovo.
1-bis. Ai fini della determinazione del credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero di cui all'art. 165:
a) per reddito complessivo deve intendersi il reddito complessivo globale;
b) la quota di imposta italiana fino a concorrenza della quale e' accreditabile l'imposta estera e' calcolata separatamente per ciascuno dei soggetti partecipanti al consolidato, e per ciascuno Stato;
c) nelle ipotesi di interruzione della tassazione di gruppo prima del compimento del triennio o di mancato rinnovo dell'opzione il diritto al riporto in avanti e all'indietro dell'eccedenza di cui all'art. 165, comma 6, compete ai soggetti che hanno prodotto i redditi all'estero.
2. Le perdite fiscali relative agli esercizi anteriori all'inizio della tassazione di gruppo di cui alla presente sezione possono essere utilizzate solo dalle societa' cui si riferiscono. Le eccedenze d'imposta riportate a nuovo relative agli stessi esercizi possono essere utilizzate dalla societa' o ente controllante o alternativamente dalle societa' cui competono. Resta ferma l'applicabilita' delle disposizioni di cui all' art. 43-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 .
3. Gli obblighi di versamento a saldo ed in acconto competono esclusivamente alla controllante. L'acconto dovuto e' determinato sulla base dell'imposta relativa al periodo precedente, al netto delle detrazioni e dei crediti d'imposta e delle ritenute d'acconto, come indicata nella dichiarazione dei redditi, presentata ai sensi dell'art.
122. Per il primo esercizio la determinazione dell'acconto dovuto dalla controllante e' effettuata sulla base dell'imposta, al netto delle detrazioni, dei crediti d'imposta e delle ritenute d'acconto, corrispondente alla somma algebrica dei redditi relativi al periodo precedente come indicati nelle dichiarazioni dei redditi presentate per il periodo stesso dalle societa' singolarmente considerate. Si applicano, in ogni caso, le disposizioni di cui all' art. 4 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154 .
4. Non concorrono alla formazione del reddito imponibile in quanto escluse le somme percepite o versate tra le societa' di cui al comma 1 in contropartita dei vantaggi fiscali ricevuti o attribuiti.».
- Si riporta il testo dell'art. 119 del testo unico delle imposte sui redditi come modificato dal presente decreto legislativo:
«Art. 119 (Condizioni per l'efficacia dell'opzione). - 1. L'opzione puo' essere esercitata da ciascuna entita' legale solo in qualita' di controllante o solo in qualita' di controllata e la sua efficacia e' subordinata al verificarsi delle seguenti condizioni:
a) identita' dell'esercizio sociale di ciascuna societa' controllata con quello della societa' o ente controllante;
b) esercizio congiunto dell'opzione da parte di ciascuna controllata e dell'ente o societa' controllante;
c) elezione di domicilio da parte di ciascuna controllata presso la societa' o ente controllante ai fini della notifica degli atti e provvedimenti relativi ai periodi d'imposta per i quali e' esercitata l'opzione prevista dall'art. 117. L'elezione di domicilio e' irrevocabile fino al termine del periodo di decadenza dell'azione di accertamento o di irrogazione delle sanzioni relative all'ultimo esercizio il cui reddito e' stato incluso nella dichiarazione di cui all'art. 122;
d) l'avvenuto esercizio congiunto dell'opzione deve essere comunicato all'Agenzia delle entrate entro ventesimo giorno del sesto mese successivo alla chiusura del periodo d'imposta precedente al primo esercizio cui si rifensce l'esercizio dell'opzione stessa secondo le modalita' previste dal decreto di cui all'art. 129.
2. Non viene meno l'efficacia dell'opzione nel caso in cui per effetto di operazioni di fusione, di scissione e di liquidazione volontaria si determinano all'interno dello stesso esercizio piu' periodi d'imposta. Il decreto di cui all'art. 129 stabilisce le modalita' e gli adempimenti formali da porre in essere per pervenire alla determinazione del reddito complessivo globale.».
- Si riporta il testo dell'art. 123 del testo unico delle imposte sui redditi come modificato dal presente decreto legislativo:
«Art. 123 (Regime di neutralita' per i trasferimenti infragruppo). - 1. Fra le societa' che hanno esercitato l'opzione di cui alla presente sezione, le cessioni di beni diversi da quelli di cui agli articoli 85 e 87, possono avvenire in regime di continuita' di valori fiscali riconosciuti su opzione congiunta della societa' cedente e cessionaria risultante dal relativo contratto stipulato in forma scritta ed a condizione che dalla dichiarazione dei redditi di cui all'art. 122 risulti la differenza tra il valore di libro ed il valore fiscale riconosciuto del bene trasferito.
2. Salvo l'accoglimento dell'istanza di cui al comma 8 dell'art. 37-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , le perdite fiscali di cui all'art. 118, comma 2, non possono essere utilizzate per compensare le plusvalenze realizzate dal cessionario con la successiva cessione o il successivo conferimento dei beni trasferiti secondo il regime di neutralita' fiscale di cui al comma 1.
2-bis. Le perdite fiscali di cui all'art. 118, comma 2, non possono essere utilizzate per compensare le plusvalenze realizzate dal cedente a seguito del trasferimento dei beni effettuato secondo il regime di neutralita' fiscale di cui al comma 1.».
- Si riporta il testo dell'art. 124 del testo unico delle imposte sui redditi come modificato dal presente decreto legislativo:
«Art. 124 (Interruzione della tassazione di gruppo prima del compimento del triennio). - 1. Se il requisito del controllo, cosi' come definito dall'art. 117, cessa per qualsiasi motivo prima del compimento del triennio, il reddito della societa' o dell'ente controllante, per il periodo d'imposta in cui viene meno tale requisito, viene aumentato o diminuito per un importo corrispondente:
a) agli interessi passivi dedotti o non dedotti nei precedenti esercizi del triennio per effetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 2;
b) alla residua differenza tra il valore di libro e quello fiscale riconosciuto dei beni acquisiti dalla stessa societa' o ente controllante o da altra societa' controllata secondo il regime di neutralita' fiscale di cui all'art. 123. Il periodo precedente si applica nel caso in cui il requisito del controllo venga meno anche nei confronti della sola societa' cedente o della sola societa' cessionaria.
2. Nel caso di cui al comma 1 entro trenta giorni dal venir meno del requisito del controllo:
a) la societa' o l'ente controllante deve integrare quanto versato a titolo d'acconto se il versamento complessivamente effettuato e' inferiore a quello dovuto relativamente alle societa' per le quali continua la validita' dell'opzione;
b) ciascuna societa' controllata deve effettuare l'integrazione di cui alla lettera precedente riferita ai redditi propri, cosi' come risultanti dalla comunicazione di cui all'art. 121.
3. Ai fini del comma 2, entro lo stesso termine ivi previsto, con le modalita' stabilite dal decreto di cui all'art. 129, la societa' o l'ente controllante puo' attribuire, in tutto o in parte, i versamenti gia' effettuati, per quanto eccedente il proprio obbligo, alle controllate nei cui confronti e' venuto meno il requisito del controllo.
4. Le perdite fiscali risultanti dalla dichiarazione di cui all'art. 122, i crediti chiesti a rimborso e, salvo quanto previsto dal comma 3, le eccedenze riportate a nuovo permangono nell'esclusiva disponibilita' della societa' o ente controllante. Il decreto di cui all'art. 129 puo' prevedere appositi criteri per l'attribuzione delle perdite fiscali, risultanti dalla dichiarazione di cui all'art. 122, alle societa' che le hanno prodotte al netto di quelle utilizzate e nei cui confronti viene meno il requisito del controllo.
5. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche nel caso di fusione di una societa' controllata in altra non inclusa nel consolidato. Nel caso di fusione della societa' o ente controllante con societa' o enti non appartenenti al consolidato puo' essere richiesta, mediante l'esercizio dell'interpello ai sensi dell' art. 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212 , la continuazione del consolidato. Con il decreto di cui all'art. 129 sono disciplinati gli eventuali ulteriori casi di interruzione anticipata del consolidato.
6. L'art. 118, comma 4, si applica anche relativamente alle somme percepite o versate tra le societa' del comma 1 per compensare gli oneri connessi con l'interruzione della tassazione di gruppo relativi all'imposta sulle societa'.».
- Si riporta il testo dell'art. 127 del testo unico delle imposte sui redditi come modificato dal presente decreto legislativo:
«Art. 127 (Responsabilita). - 1. La societa' o l'ente controllante e' responsabile:
a) per la maggiore imposta accertata e per gli interessi relativi, riferita al reddito complessivo globale risultante dalla dichiarazione di cui all'art. 122;
b) per le somme che risultano dovute, con riferimento alla medesima dichiarazione, a seguito dell'attivita' di controllo prevista dall' art. 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , riferita alle dichiarazioni dei redditi propria di ciascun soggetto che partecipa al consolidato e dell'attivita' di liquidazione di cui all'art. 36-bis del medesimo decreto;
c) per l'adempimento degli obblighi connessi alla determinazione del reddito complessivo globale di cui all'art. 122;
d) solidalmente per il pagamento di una somma pari alla sanzione di cui alla lettera b) del comma 2 irrogata al soggetto che ha commesso la violazione.
2. Ciascuna societa' controllata che partecipa al consolidato e' responsabile:
a) solidalmente con l'ente o societa' controllante per la maggiore imposta accertata e per gli interessi relativi, riferita al reddito complessivo globale risultante dalla dichiarazione di cui all'art. 122, in conseguenza della rettifica operata sul proprio reddito imponibile, e per le somme che risultano dovute, con riferimento alla medesima dichiarazione, a seguito dell'attivita' di controllo prevista dall' art. 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , e dell'attivita' di liquidazione di cui all'art. 36-bis del medesimo decreto, in conseguenza della rettifica operata sulla propria dichiarazione dei redditi;
b) per la sanzione correlata alla maggiore imposta accertata riferita al reddito complessivo globale risultante dalla dichiarazione di cui all'art. 122, in conseguenza della rettifica operata sul proprio reddito imponibile, e alle somme che risultano dovute con riferimento alla medesima dichiarazione, a seguito dell'attivita' di controllo prevista dall' art. 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , e dell'attivita' di liquidazione di cui all'art. 36-bis del medesimo decreto, in conseguenza della rettifica operata sulla propria dichiarazione dei redditi;
c) per le sanzioni diverse da quelle di cui alla lettera b).
3. (Abrogato).
4. L'eventuale rivalsa della societa' o ente controllante nei confronti delle societa' controllate perde efficacia qualora il soggetto controllante ometta di trasmettere alla societa' controllata copia degli atti e dei provvedimenti entro il ventesimo giorno successivo alla notifica ricevuta anche in qualita' di domiciliatario secondo quanto previsto dall'art. 119.».
Entrata in vigore il 2 dicembre 2005
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