Articolo 11 del Decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333
Articolo 10Articolo 13
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11 luglio 1992
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14 agosto 1992
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1 agosto 1996
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30 dicembre 1998
Art. 11. (( ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 9 DICEMBRE 1998, N. 431 ))
Entrata in vigore il 30 dicembre 1998
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