Articolo 3 del Decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333
Articolo 2Articolo 4
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11 luglio 1992
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14 luglio 1992
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14 agosto 1992
Art. 3. 1. Nel comma 2 dell'articolo 33 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 , sono soppresse le parole "aventi durata inferiore all'anno"; il comma 3 della medesima norma e' abrogato; nel comma 4 della medesima norma sono soppressi la parola "altresi'" del primo periodo, nonche' il secondo periodo.
2. ((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 8 AGOSTO 1992, N. 359 )) .
3. Gli stanziamenti iscritti sui seguenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno 1992 sono ridotti degli importi corrispondentemente indicati:
cap. 1802 lire 50 miliardi;
cap. 1832 lire 100 miliardi;
cap. 1872 lire 250 miliardi;
cap. 2102 lire 50 miliardi;
cap. 2501 lire 50 miliardi;
cap. 2502 lire 100 miliardi;
cap. 2802 lire 150 miliardi;
cap. 4005 lire 150 miliardi;
cap. 4031 lire 250 miliardi;
cap. 4051 lire 350 miliardi.
4. Con decreti del Ministro del tesoro, su proposta del Ministro della difesa, possono essere operate variazioni compensative per competenza e cassa tra i capitoli di cui al comma 3 e gli altri capitoli della categoria IV - Acquisto di beni e servizi dello stato di previsione del Ministero della difesa.
Entrata in vigore il 14 agosto 1992
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