Articolo 13 del Decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333
Articolo 11Articolo 14
Versione
11 luglio 1992
Art. 13. 1. Le entrate derivanti dal presente capo sono riservate all'erario e concorrono, anche attraverso il potenziamento di strumenti antievasione, alla copertura degli oneri per il servizio del debito pubblico, nonche' alla realizzazione delle linee di politica economica e finanziaria in funzione degli impegni di riequilibrio del bilancio assunti in sede comunitaria.
Entrata in vigore il 11 luglio 1992
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