Articolo 18 del Decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333
Articolo 17Articolo 19
Versione
11 luglio 1992
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13 agosto 1993
Art. 18. 1. Fermo restando quanto previsto dalla legge 30 luglio 1990, n. 218 , ((previa comunicazione da inviare alle Camere con un anticipo di almeno quindici giorni,)) il CIPE potra' deliberare la trasformazione in societa' per azioni di enti pubblici economici, qualunque sia il loro settore di attivita'. La deliberazione del CIPE produce i medesimi effetti di cui al presente decreto. ((A tutte le predette societa' per azioni, nonche' a quelle di cui all'articolo 15, comma 1, si applica la disposizione di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 30 luglio 1990, n. 218.))
Entrata in vigore il 13 agosto 1993
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