Articolo 20 del Decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333
Articolo 18Articolo 21
Versione
11 luglio 1992
Art. 20. 1. Sono abrogate tutte le disposizioni di legge contrarie od incompatibili con quanto stabilito nel presente capo.
Entrata in vigore il 11 luglio 1992
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