Articolo 14 del Decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333
Articolo 13Articolo 15
Versione
11 luglio 1992
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Versione
14 agosto 1992
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Versione
4 aprile 2001
Art. 14. 1. Con riferimento agli enti di cui al presente capo ed alle societa' da essi controllate, tutte le attivita', nonche' i diritti minerari, attribuiti o riservati per legge o con atti amministrativi ad amministrazioni diverse da quelle istituzionalmente competenti, ad enti pubblici, ovvero a societa' a partcipazione statale, restano attribuiti a titolo di concessione ai medesimi soggetti che ne sono attualmente titolari.
2. Le concessioni di cui al comma 1 sono disciplinate dalle amministrazioni competenti in conformita' alle disposizioni vigenti.
Ove la materia non sia regolata da leggi preesistenti, la disciplina sara' stabilita dall'atto di concessione in conformita' ai principi generali vigenti in materia.
3. Le concessioni di cui al comma 1 avranno la durata massima prevista dalle norme vigenti, comunque non inferiore a venti anni, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente decreto. ((15)) 4. Le concessioni di attivita' in favore dei soggetti di cui al comma 1, che siano gia' in vigore, sono prorogate per la stessa durata prevista dal comma 3. Le amministrazioni competenti potranno, ove occorra modificarle o integrarle. ((15)) 4-bis. Fino alla emanazione di una nuova disciplina, le societa' per azioni derivate dalla trasformazione di cui agli articoli 15 e 18 esercitano, nei medesimi limiti e con i medesimi effetti, le attribuzioni in materia di dichiarazione di pubblica utilita' e di necessita' e di urgenza, gia' spettanti agli enti originari.

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AGGIORNAMENTO (15)
La L. 5 marzo 2001, n. 57 ha disposto (con l'art. 10, comma 1) che "L' articolo 14, commi 3 e 4, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333 , convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359 , si applica alle sole concessioni la cui titolarita' sia stata conseguita per effetto della trasformazione di precedenti riserve o diritti di esclusiva previsti dal comma 1 del medesimo articolo 14 e alle concessioni di cui erano gia' titolari, con esclusione di quelle relative ai servizi pubblici locali, alla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 333 del 1992 , i soggetti indicati al comma 1 del medesimo articolo 14, la cui proroga sia stata dichiarata, alla data di entrata in vigore della presente legge, nei prospetti informativi di vendita di partecipazioni dirette o indirette dello Stato, in Italia o all'estero".
Entrata in vigore il 4 aprile 2001
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