2. ((Il capitale iniziale di ciascuna delle societa' per azioni derivanti dalle trasformazioni e' determinato con decreto del Ministro del tesoro in base al netto patrimoniale risultante dai rispettivi ultimi bilanci. I consigli di amministrazione di ciascuna delle predette societa' per azioni devono, entro la data fissata con decreto del Ministro del tesoro e comunque non oltre il 31 dicembre 1994, proporre al Ministro del tesoro una rettifica dei valori dell'attivo e del passivo, accompagnata da una relazione redatta da una o piu' societa' specializzate, ovvero da soggetto o soggetti in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 11 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, che attesti che i valori proposti non sono superiori a quelli risultanti dall'applicazione dei criteri di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 408.
Le proposte di rettifica dovranno essere formulate in coerenza con il piano di dismissioni adottato dal Governo. I corrispettivi professionali dei detti soggetti sono determinati con decreto del Ministro del tesoro. Sulla base della predetta proposta di rettifica, il Ministro del tesoro determina il patrimonio netto rivalutato. Tale determinazione vale ai fini dell'applicazione ad ogni effetto dell'articolo 19 del presente decreto. In attesa della determinazione di cui sopra, gli organi sociali possono, in via transitoria, determinare il patrimonio netto, sempre in misura non superiore a quella risultante dall'applicazione dei criteri di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 408, e nei limiti autorizzati dal Ministro del tesoro. Anche siffatta rivalutazione rileva ai fini dell'articolo 19 del presente decreto. La differenza fra il netto patrimoniale risultante dall'ultimo bilancio e il patrimonio netto rivalutato potra' essere imputata in tutto o in parte ad una speciale riserva o al capitale sociale. Potranno altresi' ricostituirsi, in tutto o in parte, le riserve risultanti nel patrimonio netto esistente nei bilanci anteriori alla trasformazione, mantenendo a tali riserve l'originario regime civilistico e fiscale.)) Le societa' derivanti dalla trasformazione emetteranno azioni del valore nominale di L. 1.000 cadauna e per un importo globale pari al capitale determinato come sopra.
3. Le azioni delle societa' di cui al comma 1, unitamente a quelle della BNL S.p.a., sono attribuite al Ministero del tesoro. Il Ministro del tesoro esercita i diritti dell'azionista secondo le direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con il Ministro del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. (7) Sono parimenti attribuite al Ministero del tesoro le partecipazioni della Cassa depositi e prestiti nell'IMI S.p.a. e negli altri istituti di intermediazione creditizia e finanziaria. Le minusvalenze derivanti nel bilancio della Cassa depositi e prestiti dal trasferimento al Ministero del tesoro delle partecipazioni di cui al presente comma sono poste a carico del fondo di riserva della Cassa stessa.
4. Lo statuto di ciascuna delle societa' derivanti dalle trasformazioni sara' deliberato dalla prima assemblea. In via provvisoria rimangono in vigore le norme, legislative e statutarie, che disciplinano i singoli enti. I presidenti delle societa' per azioni derivanti dalla trasformazione convocheranno le rispettive assemblee sociali entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
5. La pubblicazione del presente decreto tiene luogo di tutti gli adempimenti in materia di costituzione delle societa' previsti dalla normativa vigente.
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AGGIORNAMENTO (7)
Il D.L. 23 aprile 1993, n. 118 , convertito con modificazioni dalla L. 23 giugno 1993, n. 202 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che la modifica ha effetto dal 22 febbraio 1993.