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AGGIORNAMENTO (6)
Il D.L. 23 gennaio 1993, n. 16 , convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 1993, n. 75 ha disposto (con l'art. 4, comma 4) che il presente articolo si interpreta nel senso che sono esenti da imposte dirette e indirette e da tasse le operazioni di trasformazione di enti pubblici in societa' per azioni e quelle con esse connesse, incluse le operazioni di determinazione, sia in via provvisoria sia in via definitiva, del patrimonio netto dei predetti soggetti e non concorrono alla formazione del reddito imponibile i maggiori valori iscritti nei rispettivi bilanci, in seguito alle predette operazioni, dalle societa' derivate dalla trasformazione; detti maggiori valori sono riconosciuti ai fini delle imposte sui redditi.