Articolo 19 del Decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333
Articolo 18Articolo 21
Versione
11 luglio 1992
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Versione
14 agosto 1992
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Versione
25 marzo 1993
Art. 19. 1. Tutte le operazioni connesse con la trasformazione di cui al presente capo sono esenti da imposte e tasse. ((6))

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AGGIORNAMENTO (6)
Il D.L. 23 gennaio 1993, n. 16 , convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 1993, n. 75 ha disposto (con l'art. 4, comma 4) che il presente articolo si interpreta nel senso che sono esenti da imposte dirette e indirette e da tasse le operazioni di trasformazione di enti pubblici in societa' per azioni e quelle con esse connesse, incluse le operazioni di determinazione, sia in via provvisoria sia in via definitiva, del patrimonio netto dei predetti soggetti e non concorrono alla formazione del reddito imponibile i maggiori valori iscritti nei rispettivi bilanci, in seguito alle predette operazioni, dalle societa' derivate dalla trasformazione; detti maggiori valori sono riconosciuti ai fini delle imposte sui redditi.
Entrata in vigore il 25 marzo 1993
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