Art. 16. (( 1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della di conversione del presente decreto, il Ministro del tesoro predispone un programma di riordino delle partecipazioni di cui all'articolo 15 e lo trasmette, d'intesa con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle partecipazioni statali, al Presidente del Consiglio dei ministri. Il programma di riordino delle partecipazioni di cui all'articolo 15 e' finalizzato alla valorizzazione delle partecipazioni stesse, anche attraverso la previsione di cessioni di attivita' e di rami di aziende , scambi di partecipazioni, fusioni, incorporazioni ed ogni altro atto necessario per il riordino.
2. Il programma deve prevedere la quotazione delle societa' partecipate derivanti dal riordino delle attuali partecipazioni e l'ammontare dei ricavi da destinare alla riduzione del debito pubblico.
3. Il Presidente del Consiglio dei ministri invia il programma di riordino alle competenti Commissioni parlamentari che esprimono il proprio parere entro il termine previsto dai regolamenti di ciascuna Camera. Decorso tale termine, il programma e' approvato dal Consiglio dei ministri e diviene esecuitivo ))