Art. 4. 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la facolta' di impegnare le spese nei limiti dei fondi iscritti nel bilancio dello Stato e delle aziende autonome per l'anno 1992 puo' essere esercitata limitatamente alle spese relative agli stipendi, assegni, pensioni ed altre spese fisse o aventi natura obbligatoria, alle competenze accessorie al personale, alle spese di funzionamento dei servizi istituzionali delle amministrazioni (ed in particolare a quelle afferenti le iniziative in atto per il potenziamento della sicurezza pubblica), agli interessi, alle poste correttive e compensative delle entrate, ai trasferimenti connessi con il funzionamento di enti decentrati, alle spese derivanti da accordi internazionali, nonche' alle annualita' relative ai limiti di impegno decorrenti da esercizi precedenti ed alle rate di ammortamento di mutui.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 1992, e' sospesa la facolta' di rilasciare garanzie dello Stato, di qualunque natura, in relazione agli oneri dipendenti da finanziamenti, anche sotto forma di prestiti obbligazionari. Resta ferma la concessione di garanzie dello Stato disposta da previsioni di legge.
3. Per effettive, motivate e documentate esigenze, il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro del tesoro, ovvero per sua delega il Ministro del tesoro, su proposta dei Ministri interessati, puo' autorizzare l'assunzione di ulteriori impegni di spesa nell'ambito delle disponibilita' di bilancio, nonche' il rilascio di garanzie dello Stato.
4. Per l'anno 1992, le quote dei fondi speciali di cui alle tabelle A e B approvate con l' articolo 2, comma 2, della legge 31 dicembre 1991, n. 415 , non utilizzate alla data di entrata in vigore del presente decreto, costituiscono economie di bilancio, con esclusione di quelle preordinate in connessione con accordi internazionali o interessanti l'immigrazione e dell'accantonamento "Interventi vari in favore della giustizia", iscritto nella predetta tabella A.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 1992, e' sospesa la facolta' di rilasciare garanzie dello Stato, di qualunque natura, in relazione agli oneri dipendenti da finanziamenti, anche sotto forma di prestiti obbligazionari. Resta ferma la concessione di garanzie dello Stato disposta da previsioni di legge.
3. Per effettive, motivate e documentate esigenze, il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro del tesoro, ovvero per sua delega il Ministro del tesoro, su proposta dei Ministri interessati, puo' autorizzare l'assunzione di ulteriori impegni di spesa nell'ambito delle disponibilita' di bilancio, nonche' il rilascio di garanzie dello Stato.
4. Per l'anno 1992, le quote dei fondi speciali di cui alle tabelle A e B approvate con l' articolo 2, comma 2, della legge 31 dicembre 1991, n. 415 , non utilizzate alla data di entrata in vigore del presente decreto, costituiscono economie di bilancio, con esclusione di quelle preordinate in connessione con accordi internazionali o interessanti l'immigrazione e dell'accantonamento "Interventi vari in favore della giustizia", iscritto nella predetta tabella A.