Articolo 18 delle Norme di adeguamento al nuovo processo penale ed a quello a carico degli imputati minorenni
Articolo 17Articolo 19
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25 ottobre 1989
Art. 18.
1. L' articolo 58 comma 1 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 e' sostituito dal seguente:
"Una sezione della corte giudica sulle impugnazioni dei provvedimenti del tribunale per i minorenni. Ad essa sono altresi' demandate le altre funzioni della corte di appello previste dal codice di procedura penale , nei procedimenti a carico di imputati minorenni".
Entrata in vigore il 25 ottobre 1989
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