Articolo 2 delle Norme di adeguamento al nuovo processo penale ed a quello a carico degli imputati minorenni
Articolo 1Articolo 3
Versione
25 ottobre 1989
Art. 2.
1. L' articolo 2 comma 1 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 e' sostituito dal seguente:
"Presso la corte suprema di cassazione, le corti di appello, i tribunali ordinari, i tribunali per i minorenni e le preture aventi sede nel capoluogo di ciascun circondario e' costituito l'ufficio del pubblico ministero".
2. Il comma 2 del medesimo articolo e' abrogato.
Entrata in vigore il 25 ottobre 1989
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