Articolo 10 delle Norme di adeguamento al nuovo processo penale ed a quello a carico degli imputati minorenni
Articolo 9Articolo 11
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25 ottobre 1989
Art. 10.
1. L'intitolazione della sezione I del capo III del titolo II del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 e' sostituita dalla seguente: "Del tribunale ordinario".
2. La denominazione "tribunale" nel regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 e' sostituita dalla seguente: "tribunale ordinario".
Entrata in vigore il 25 ottobre 1989
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