Articolo 21 delle Norme di adeguamento al nuovo processo penale ed a quello a carico degli imputati minorenni
Articolo 20Articolo 22
Versione
25 ottobre 1989
Art. 21.
1. L' articolo 71 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 e' sostituito dal seguente:
"Art. 71 (Nomina e funzioni dei vice procuratori onorari).
1. Alle procure della Repubblica presso le preture aventi sede nel capoluogo di circondario possono essere addetti vice procuratori onorari per l'espletamento delle sole funzioni indicate nell'articolo 72 comma 1.
2. I vice procuratori onorari sono nominati con le modalita' previste per la nomina dei vice pretori onorari. Ad essi si applicano le disposizioni previste nell'articolo 32 comma 1".
Entrata in vigore il 25 ottobre 1989
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