Articolo 28 delle Norme di adeguamento al nuovo processo penale ed a quello a carico degli imputati minorenni
Articolo 27Articolo 29
Versione
25 ottobre 1989
Art. 28.
1. L' articolo 113, comma 1, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 e' sostituito dal seguente:
"Il procuratore generale presso la corte di appello puo' disporre, con decreto motivato, sentito il consiglio giudiziario, applicazioni temporanee di sostituti nel territorio del distretto a tutti gli uffici del pubblico ministero di cui all'articolo 70, comma 1, indipendentemente dalla integrale copertura del relativo organico, quando le esigenze di servizio nell'ufficio di applicazione sono imprescindibili e prevalenti. Copia del decreto e' trasmesso al Consiglio superiore della magistratura".
Entrata in vigore il 25 ottobre 1989
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