1. L' articolo 113, comma 1, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 e' sostituito dal seguente:
"Il procuratore generale presso la corte di appello puo' disporre, con decreto motivato, sentito il consiglio giudiziario, applicazioni temporanee di sostituti nel territorio del distretto a tutti gli uffici del pubblico ministero di cui all'articolo 70, comma 1, indipendentemente dalla integrale copertura del relativo organico, quando le esigenze di servizio nell'ufficio di applicazione sono imprescindibili e prevalenti. Copia del decreto e' trasmesso al Consiglio superiore della magistratura".