1. Dopo l' articolo 7 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 e' inserito il seguente:
"Art. 7-bis (Tabelle degli uffici giudicanti).
1. La ripartizione degli uffici giudiziari di cui all'articolo 1 in sezioni, la destinazione dei singoli magistrati alle sezioni e alle corti di assise, la assegnazione alle sezioni dei relativi presidenti e la attribuzione dell'incarico di cui agli articoli 35 comma 3, 46 comma 4, 50- bis, il conferimento delle specifiche attribuzioni processuali individuate dalla legge, la formazione dei collegi giudicanti, sono stabiliti ogni biennio con decreto del Presidente della Repubblica, in conformita' delle deliberazioni del Consiglio superiore della magistratura assunte sulle proposte dei presidenti delle corti di appello, sentiti i consigli giudiziari. Decorso il biennio, l'efficacia del decreto e' prorogata fino a che non sopravvenga un altro decreto.
2. Le deliberazioni di cui al comma 1 sono adottate dal Consiglio superiore della magistratura, valutate le eventuali osservazioni formulate dal Ministro di grazia e giustizia ai sensi dell' articolo 11 della legge 24 marzo 1958, n. 195 , e possono essere variate nel corso del biennio per sopravvenute esigenze degli uffici giudiziari, sulle proposte dei presidenti delle corti di appello, sentiti i consigli giudiziari. I provvedimenti in via di urgenza, concernenti le tabelle, adottati dai dirigenti degli uffici sulla assegnazione dei magistrati, sono immediatamente esecutivi, salva la deliberazione del Consiglio superiore della magistratura per la relativa variazione tabellare.
3. Per quanto riguarda la corte suprema di cassazione il Consiglio superiore della magistratura delibera sulla proposta del primo presidente della stessa corte".