Articolo 22 delle Norme di adeguamento al nuovo processo penale ed a quello a carico degli imputati minorenni
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25 ottobre 1989
Art. 22.
1. L' articolo 72 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 e' sostituito dal seguente:
"Art. 72 (Delegati del procuratore della Repubblica presso la pretura). - 1. Le funzioni del pubblico ministero in udienza dibattimentale possono essere svolte, per delega nominativa del procuratore della Repubblica presso la pretura, da uditori giudiziari, da vice procuratori onorari, da ufficiali di polizia giudiziaria diversi da coloro che hanno preso parte alle indagini preliminari.
2. La delega e' conferita in relazione a una determinata udienza o a un singolo processo. La delega e' revocabile nei soli casi in cui il codice di procedura penale prevede la sostituzione del pubblico ministero".
Entrata in vigore il 25 ottobre 1989
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