Art. 6. 1. Alle domande di ammissione al premio presentate entro la data del 31 dicembre 1993, ai sensi del regolamento (CEE) n. 4028/86 del Consiglio del 18 dicembre 1986, si applicano unicamente i criteri previsti dall'articolo 24 dello stesso ed i parametri stabiliti dal regolamento (CEE) n. 3944/90 del Consiglio del 20 dicembre 1990; i premi sono convertiti in lire al valore dell'ECU contabile in vigore al mese di gennaio 1993.
2. Le domande di ammissione al premio presentate dal 1 gennaio 1994, sono esaminate e decise unicamente ai sensi del regolamento (CEE) n. 2080/93 del Consiglio del 20 luglio 1993, applicando i parametri stabiliti con il regolamento (CE) n. 3699/93 del Consiglio del 21 dicembre 1993, e successive modificazioni; i premi sono convertiti in lire al valore dell'ECU contabile in vigore nel mese di gennaio dell'anno di presentazione della domanda di ammissione al premio.
3. Gli importi dei premi calcolati secondo i criteri richiamati ai precedenti commi 1 e 2 sono arrotondati alle 5.000 lire inferiori.
Nota all'art. 6:
- Il testo dell'art. 24 del regolamento (CEE) n. 4028/86, modificato dal regolamento (CEE) n. 3944/90, e' il seguente:
"Art. 24. - 1. Le operazioni di arresto definitivo di cui all'art. 22 sono realizzate mediante:
a) la demolizione della nave, ovvero,
b) il suo trasferimento definitivo in un Paese terzo, purche' tale trasferimento non sia suscettibile di portare pregiudizio alle norme internazionali di conservazione e gestione delle risorse alieutiche, ovvero,
c) la sua assegnazione definitiva, nelle acque della Comunita', a fini diversi dalla pesca.
Per le navi di lunghezza, misurata tra le perpendicolari, inferiore a 9 metri solo la demolizione della nave costituisce un'operazione di fermo definitivo ai sensi del presente articolo; il limite suddetto e' portato a 12 metri per le navi in grado di praticare la pesca con reti a strascico.
2. Il premio di arresto definitivo di cui all'art. 22 e' concesso soltanto:
a) per le navi da pesca che battono bandiera di uno Stato membro, immatricolate in un porto della Comunita';
b) per le navi che abbiano esercitato l'attivita' di pesca per almeno cento giorni durante l'anno civile precedente la domanda di concessione del premio o la prima domanda di concessione di un premio di fermo ai sensi dell'art. 22 del presente regolamento o dell' art. 3 della direttiva 83/515/CEE .
3. Il premio di arresto definitivo e' fissato forfettariamente in funzione della stazza della nave. Esso viene versato successivamente al rilascio del certificato di radiazione della nave dai registri di immatricolazione dei pescherecci.
4. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinche' le navi per le quali e' stato versato un premio di arresto definitivo siano definitivamente escluse dall'esercizio della pesca nelle acque della Comunita'.
5. Gli Stati membri trasmettono alla commissione l'elenco delle navi che hanno beneficiato di un premio di arresto definitivo. Tale elenco e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee.
2. Le domande di ammissione al premio presentate dal 1 gennaio 1994, sono esaminate e decise unicamente ai sensi del regolamento (CEE) n. 2080/93 del Consiglio del 20 luglio 1993, applicando i parametri stabiliti con il regolamento (CE) n. 3699/93 del Consiglio del 21 dicembre 1993, e successive modificazioni; i premi sono convertiti in lire al valore dell'ECU contabile in vigore nel mese di gennaio dell'anno di presentazione della domanda di ammissione al premio.
3. Gli importi dei premi calcolati secondo i criteri richiamati ai precedenti commi 1 e 2 sono arrotondati alle 5.000 lire inferiori.
Nota all'art. 6:
- Il testo dell'art. 24 del regolamento (CEE) n. 4028/86, modificato dal regolamento (CEE) n. 3944/90, e' il seguente:
"Art. 24. - 1. Le operazioni di arresto definitivo di cui all'art. 22 sono realizzate mediante:
a) la demolizione della nave, ovvero,
b) il suo trasferimento definitivo in un Paese terzo, purche' tale trasferimento non sia suscettibile di portare pregiudizio alle norme internazionali di conservazione e gestione delle risorse alieutiche, ovvero,
c) la sua assegnazione definitiva, nelle acque della Comunita', a fini diversi dalla pesca.
Per le navi di lunghezza, misurata tra le perpendicolari, inferiore a 9 metri solo la demolizione della nave costituisce un'operazione di fermo definitivo ai sensi del presente articolo; il limite suddetto e' portato a 12 metri per le navi in grado di praticare la pesca con reti a strascico.
2. Il premio di arresto definitivo di cui all'art. 22 e' concesso soltanto:
a) per le navi da pesca che battono bandiera di uno Stato membro, immatricolate in un porto della Comunita';
b) per le navi che abbiano esercitato l'attivita' di pesca per almeno cento giorni durante l'anno civile precedente la domanda di concessione del premio o la prima domanda di concessione di un premio di fermo ai sensi dell'art. 22 del presente regolamento o dell' art. 3 della direttiva 83/515/CEE .
3. Il premio di arresto definitivo e' fissato forfettariamente in funzione della stazza della nave. Esso viene versato successivamente al rilascio del certificato di radiazione della nave dai registri di immatricolazione dei pescherecci.
4. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinche' le navi per le quali e' stato versato un premio di arresto definitivo siano definitivamente escluse dall'esercizio della pesca nelle acque della Comunita'.
5. Gli Stati membri trasmettono alla commissione l'elenco delle navi che hanno beneficiato di un premio di arresto definitivo. Tale elenco e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee.